Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.491 del 14/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30356-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 44, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO MARIA AMATO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE CARBONARO, DANIELE AGOSTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3298/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 12/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI PIERPAOLO.

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 3298/25/17 depositata in data 12 settembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate relativo ad avviso di accertamento II.DD. e IVA 2003, avverso la sentenza n. 391/5/11 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che a sua volta aveva accolto il ricorso di C.V.,esercente l’attività di gestione di albergo e ristorante in Lampedusa e Linosa;

– La CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo che la ripresa, fondata su studi di settore, non fosse giustificata, tra l’altro, dalla presenza di gravi incongruenze nella contabilità;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo un unico motivo. Il contribuente ha replicato depositando controricorso che illustra con memoria;

– Considerato che nella fattispecie non sussiste l’evidenza decisoria, alla luce di recenti sviluppi giurisprudenziali in relazione alla valutazione della grave incongruenza emergente dall’applicazione di studi di settore.

P.Q.M.

La Corte rimette la controversia alla sez. V civile della Corte (tributaria).

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019 Depositato in cancelleria il 14 gennaio 2020

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