LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 32079-2018 proposto da:
MEAG MUNICH ERGO KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOLMINO 12, presso lo studio dell’avvocato MARIO MARTINELLI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 396/6/201; della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 18/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO GORI.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 396/6/18 depositata in data 18 aprile 2018 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, respingeva l’appello proposto da MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellshaft mbH, in qualità di società incaricata della gestione fiduciaria del patrimonio del fondo di investimento di diritto tedesco MEAG Vidas 1, avverso la sentenza n. 812/6/16 della Commissione tributaria provinciale di Pescara che aveva rigettato il ricorso della contribuente contro il diniego di rimborso delle ritenute sui dividendi distribuiti dal fondo in relazione all’anno di imposta 2003;
– La CTR condivideva nel merito le argomentazioni seguite dai giudici di prime cure, ritenendo non dovuto il rimborso della maggiore imposta pagata con aliquota del 15% con ritenuta alla fonte dei dividendi distribuiti nel 2003 da società italiane quotate in cui il fondo aveva partecipazioni di minoranza;
– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi, che illustra con memoria;
– L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso;
– Ritenuto che, nella parte in cui la ricorrente lamenta la violazio-ne/falsa applicazione dell’art. 63, n. 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea per non aver la CTR rilevato la natura discriminatoria della differenza di trattamento accordata dalla legge italiana applicabile ai fondi italiani rispetto a quello applicabile ai fondi tedeschi, deduzione ulteriormente elaborata con la propria memoria, non sussiste l’evidenza decisoria.
P.Q.M.
La Corte rimette la controversia alla sez. V civile della Corte (tributaria).
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020