LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 34565-2018 proposto da:
Z.T., titolare dell’omonima Ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO 122, presso lo studio dell’avvocato TONTO DI IACOVO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN LUCA GROSSI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 494/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata, il 02/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO DORI.
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 494/2/18 depositata in data 2 agosto 2018 la Commissione tributaria regionale delle Marche, rigettava l’appello proposto da Z.T., titolare di una ditta individuale esercente attività di trasformazione materie plastiche, avverso la sentenza n. 1341/1/17 della Commissione tributaria provinciale di Pesaro che aveva rigettato il ricorso contro avviso di accertamento `per IVA 2014;
– La CTR confermava la decisione dei giudici di prime cure, ritenendo legittimo il recupero ad imposizione di reddito ai fini IVA disconoscendo la deducibilità dell’IVA in relazione a determinate operazioni ritenute soggettivamente inesistenti;
– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo tre motivi, che illustra con memoria e con nota di deposito. L’Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso. Considerato che:
– Con il primo motivo – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per non aver la CTR condiviso la doglianza del contribuente nella parte in cui lamentava come l’avviso non recasse allegato al pvc della Polizia Tributaria di Pesaro l’antecedente pvc della Guardia di Finanza – tenenza di Occhiobello che ipotizzava connivenze tra aziende venditrici, tra cui la Polchem e la ditta Z.T., richiamato nel primo, affermando che fosse già stato da lui conosciuto;
– La Corte osserva che, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 16 ottobre 2019, nella causa C-189/18, invocata nella memoria depositata nella controversia non si profila l’evidenza decisoria.
P.Q.M.
La Corte: rimette la controversia alla Sezione 5a Civile.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020