LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6613-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
LANDO SRL ora TOP INTERIORS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ARDIZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato DANNI LIVIO LAGO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 798/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 18/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 18 luglio 2017 la Commissione tributaria regionale del Veneto respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Vicenza che aveva accolto il ricorso proposto dalla LANDO s.r.l. contro l’atto di recupero del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato nell’anno 2007 ed utilizzato in compensazione nel 2009, senza che la contribuente avesse ricevuto il nulla osta da parte dell’Amministrazione finanziaria. Rilevava la CTR che, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione il D.L. n. 185 del 2008, conv. dalla L. n. 2 del 2009, che aveva eliminato l’automatismo nel riconoscimento del credito d’imposta prevedendo a pena di decadenza la richiesta in via telematica del nulla osta dell’Amministrazione finanziaria, essendo la società titolare di un diritto entrato nella propria sfera giuridica fin dall’esercizio 2007, il quale costituiva diritto quesito che permaneva anche a fronte di mutamenti legislativi.
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 19 febbraio 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Con la memoria depositata la società contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio, depositando domanda di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv., con mod., dalla L. n. 136 del 2018, con i versamenti degli importi dovuti.
CONSIDERATO
che:
Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 185 del 2008, art. 29, commi 1 e 2, conv. dalla L. n. 2 del 2009. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabile al caso di specie la nuova normativa, pur avendo essa efficacia retroattiva, per il sol fatto che il credito d’imposta era maturato prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art. 29, conv. dalla L. n. 2 del 2009.
Preliminarmente va rilevato che la società contribuente, con la memoria depositata, ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con mod., dalla L. n. 136 del 2018, provvedendo al versamento degli importi dovuti.
La Corte, non ravvisando evidenza decisoria, rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020