LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23440-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA TERESA CROCE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 300/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 25/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 25 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal notaio M.C. sul rilievo che alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità si applica il disposto del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3.
Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso il contribuente.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 476,2648 e 2658 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’accettazione tacita di eredità correlata all’atto di vendita di bene immobile pervenuto per successione ereditaria costituisse atto consequenziale all’atto di disposizione del diritto reale, sicchè la relativa trascrizione andava esente, ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3, da imposte di bollo, catastali e ipotecarie.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione prospettata con il ricorso, in ordine alla quale non si rinvengono specifici precedenti, renda opportuna la trattazione della causa nella pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (in termini, Cass. n. 29910 del 2018).
La causa va dunque rinviata a nuovo ruolo e rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020