LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24394-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
UMBRIADUE SERVIZI IDRICI SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 112, presso lo studio dell’avvocato SIMONE BARNABA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 214/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 26/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RILEVATO
CHE:
1 La soc. Umbriadue Servizi Idrici s.c. ar.l impugnava l’avviso di accertamento, notificato in data 30.12.2015, con il quale l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione per l’anno 2012 la maggiore Ires Iva e Irap oltre alle sanzioni per la complessiva somma di Euro 508.806,07 contestando alla contribuente l’indebita detrazione dai ricavi degli importi corrisposti a soci Crea Gestioni srl (già Omnia Srl), Ambiente Srl e Severn Trent Italia Spa, quali consorziate per lo smaltimento di fanghi e liquami, bollettazione, depurazione del sub-ambito Orvietano, manutenzione straordinaria, prestazioni che si erano inizialmente obbligati a svolgere direttamente, ma che avevano poi ceduto alla contribuente ed erano state da questa effettivamente svolte. Trattandosi di corrispettivi erogati a fronte di obbligazioni di non facere, ossia di non adempiere le obbligazioni inizialmente assunte dalle consorziate, la contribuente aveva portato in detrazione anche l’IVA assolta al momento del versamento degli importi 2. La Commissione Tributaria Provinciale di Terni accoglieva il ricorso.
3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione tributaria regionale dell’Umbria respingeva l’appello ritenendo illegittima la ripresa a tassazione in considerazione della corretta interpretazione del concetto di inerenza dei costi sostenuti che non vanno correlati in modo diretto con il reddito ma devono avere una relazione con una attività potenzialmente diretta a produrre utili e, quanto alla detraibilità dell’Iva, dell’obiettiva situazione di vantaggio creatasi in favore della contribuente per effetto della cessione delle attività dei suoi consorziati.
4 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi. La contribuente si è difesa con controricorso.
RITENUTO
CHE:
1 La controversia, anche alla luce delle osservazioni svolte dalle parti nelle memoria difensive, non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria. Pertanto la causa, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza
P.Q.M.
Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020