LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 32887-2018 proposto da:
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 36, presso lo studio dell’avvocato SANTINA D’ERAMO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2368/18/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 13/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RITENUTO
CHE:
1. B.G. impugnava gli estratti ruolo relativi a quattro cartelle cartelle di pagamento emesse per II.DD con riferimento agli di imposte 2006, 2008, 2009 e 2010.
2.La Commissione Tributaria Provinciale di Latina accoglieva il ricorso. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione la Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, rigettava l’appello ritenendo che non vi fosse prova del fatto che le cartelle fossero state notificate al contribuente;
3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo un unico motivo. Il contribuente si è difeso con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1.Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 2697 c.c., in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR erroneamente ritenuta non fornita dall’Agenzia la prova della notifica delle cartelle impugnate.
2. Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, il contribuente ha formulato istanza per la sospensione del processo ex art. 6 comma 10 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018;
3. La causa va, quindi, rinviata a nuovo ruolo.
PQM
dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018 convertito in L. n. 136 del 2018.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020