LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto a n. 4965-2018 proposto da:
MACRO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, n. 118, presso lo studio dell’avvocato Luca Zanacchi, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolo Scrocchi;
– ricorrente –
contro
AMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Corrado D’Agostino, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
***** S.R.L. IN FALLIMENTO;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 7/2018 del Tribunale di Piacenza, depositata il 04/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. Cosimo D’Arrigo;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria Soldi che ha chiesto il rigetto del regolamento.
RITENUTO
La Macro s.r.l., cui la ***** s.r.l. aveva ceduto in pagamento un credito nei confronti di AMA s.p.a. dell’importo nominale di Euro 600.000,00, ma onorato solamente fino alla concorrenza di Euro 205.825,06, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Piacenza un unico decreto ingiuntivo nei confronti tanto della cedente, quanto del debitore ceduto.
Le società ingiunte proponevano opposizione, eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, poichè nel contratto intercorso fra le stesse, da cui traeva origine il credito ceduto, era presente la previsione convenzionale di un diverso foro esclusivo. Nel corso del giudizio interveniva il fallimento della ***** s.r.l. e la Macro s.r.l. rinunciava alla domanda nei confronti della stessa.
Il Tribunale di Piacenza revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che il debitore ceduto avesse diritto ad opporre alla Macro s.r.l. (cessionaria non del contratto, bensì del solo credito) il foro convenzionale esclusivo convenuto con la ***** s.r.l. Avverso tale decisione la Macro s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, cui ha resistito soltanto l’AMA s.p.a. Il Pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, come indicate in epigrafe e la Macro s.r.l. ha depositato memorie difensive.
CONSIDERATO
In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.
Il ricorso, infatti, è inammissibile come, del resto, eccepito anche dalla resistente, carenza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sotto il profilo della mancanza di indicazione specifica della clausola derogatoria di cui si discute e dell’omessa riproduzione diretta del suo tenore testuale. La società ricorrente, invero, non ha provveduto neppure ad una riproduzione almeno indiretta della clausola, quantomeno precisando la parte del documento in cui cercare la corrispondenza dell’indiretta riproduzione.
Inoltre, nè nell’esposizione sommaria dei fatti di causa, nè nell’illustrazione dei motivi, si fornisce l’indicazione specifica del contenuto degli atti di opposizione al decreto rispettivamente proposti dagli ingiunti.
L’art. 366, n. 6, è applicabile, del resto, anche al ricorso per regolamento di competenza: Cass. in 20535 del 2009, n. 22576 del 2015.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1.
Poichè nel regolamento di competenza si tratta di una questione di rilievo meramente procedurale, il cui valore effettivo della controversia non risulta determinabile mediante l’applicazione dei criteri previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55. Pertanto, la questione deve essere considerata di valore indeterminabile, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Decreto cit..
Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lui proposta.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente AMA s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020