Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.509 del 14/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.A.M., domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per delega allegata al ricorso, dall’avv. Giuliano Tavera (p.e.c.

giuliano.tavera.pecordineavvocati.ss.it; fax 079/9731493);

(Ammessa P.S.S. delibera 15/5/18 Cons. Ord. Forense Sassari);

– ricorrente –

nei confronti di:

L.R., domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Daniele Carlo Alicicco (p.e.c.

avv.danielealicicco.pec.giuffre.it; fax 079/2828043);

– controricorrente –

e nei confronti di L.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 33/2018 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, emessa in data 19.1.2018 e depositata in data 25.1.2018 R.G. n. 296/2015;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni.

RILEVATO

CHE:

1. Nel giudizio di separazione intercorso fra C.A.M. e L.R. il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 46/2015, ha addebitato la separazione alla C. valorizzando in particolare la sua decisione unilaterale di allontanarsi dalla residenza familiare senza che fosse dimostrata la esistenza di precedenti da pressioni, violenze o minacce del marito che l’avrebbero indotta a tale decisione. Il Tribunale ha assegnato la casa familiare al L. presso il quale ha fissato la residenza del figlio (all’epoca) minorenne F. (affidato congiuntamente ad entrambi i genitori) e ha preso atto che il figlio R. (già maggiorenne e non ancora autosufficiente economicamente) per sua scelta abita con la madre. Il Tribunale ha imposto al L. il versamento diretto al figlio R. di un assegno mensile di 300 Euro.

2. La Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la decisione di primo grado rilevando che il figlio F. (ormai maggiorenne) aveva deciso di abitare insieme alla nonna nello stesso stabile in cui abita la madre con il figlio R.. Ha ritenuto pertanto non ricorrenti i presupposti per l’assegnazione della casa familiare alla C. e per l’accoglimento della sua domanda di assegno mensile da destinare al mantenimento del figlio F.. Quanto alla dichiarazione di addebito della separazione ha rilevato come l’istruttoria non avesse fatto emergere un comportamento del L. che potesse giustificare l’allontanamento dalla casa familiare della C..

3 Ricorre per cassazione C.A.M. articolando tre motivi di impugnazione con i quali denuncia: a) l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dal tentativo di rientro nella residenza familiare impedito dal cambio della serratura effettuato immediatamente dopo il suo allontamento dal marito; b) la sussistenza di una crisi coniugale da tempo in atto e pregressa al suo allontanamento dalla residenza familiare; c) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 151 c. 2 c.c. Sostiene inoltre la C., facendo riferimento alle deposizioni testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado, che in realtà la richiesta di addebito era stata proposta dal L. sul presupposto di una asserita ma non dimostrata infedeltà coniugale e sottolinea invece la scarsa rilevanza dell’abbandono del domicilio familiare avvenuto nel pieno di una situazione di piena crisi e che durato per volontà della ricorrente solo due giorni mentre il tentativo di rientrare era stato frustrato dall’immediato cambio della serratura e dall’opposizione del L. al suo rientro.

4. Si difende con controricorso L.R. che contesta la esposizione in fatto e la valutazione delle acquisizioni istruttorie operata nel ricorso nonchè la pretesa omessa valutazione delle circostanze ritenute decisive dalla C..

RITENUTO

CHE:

5. Il ricorso è inammissibile perchè sostanzialmente inteso a una riedizione del giudizio di merito e ad affermare una diversa valutazione del materiale istruttorio rispetto a quella operata nei precedenti due gradi del giudizio. Impropria e non rispondente ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è la deduzione di omesso esame relativamente al tentativo di rientro frustrato dal cambio della serratura e alla presistenza di una irreversibile crisi coniugale antecedente all’allontamento dalla residenza familiare della odierna ricorrente. I giudici del merito hanno preso in esame il comportamento dei coniugi e sono pervenuti all’affermazione del carattere unilaterale e non temporaneo della decisione della C. di abbandonare la residenza familiare ponendo fine alla relazione coniugale. Per altro verso hanno riscontrato il difetto di prova su un preteso comportamento del L. che giustificasse l’allontanamento e su un immediato ripensamento della C. in vista della ricostituzione del legame familiare con il L.. Si tratta di una valutazione che appartiene esclusivamente ai giudici del merito e che non può essere sottoposta a un ulteriore scrutinio in questa sede se non in ipotesi di motivazione inesistente o fondata sull’omessa valutazione di fatti decisivi che non ricorre nella specie.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio. L’ammissione della ricorrente, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato esclude allo stato la attestazione di sussistenza dei presupposti per il versamento di ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.100, di cui 100 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

Ai sensi del D.P.R. n. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza, allo stato, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020

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