LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15363-2017 proposto da:
B.E., M.R., L.F., elettivamente domiciliati in ROMA, V.TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BATTISTA, rappresentati e difesi dagli avvocati DEBORAK MAFFEI, FABRIZIO SPAGNOLI;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI CECINA, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 3, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GRASSO, rappresentato difeso dagli avvocati ALBERTO SATINI, SILVIA TRAVERSO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 782/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.
RILEVATO
che:
con atto di citazione del 29 ottobre 2014, B.E., M.R. e L.F. evocavano in giudizio il Comune di Cecina per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione dell’esondazione del fiume *****, avvenuta la notte del *****, deducendo di non essere stati preventivamente informati dell’evento e lamentando la mancata assistenza successivamente all’esondazione. Si costituiva il Comune di Cecina contestando le domande rilevando che nell’occasione si era verificata un’alluvione eccezionale; che l’immobile degli attori si trovava in una zona a pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata; che l’amministrazione si era attivata immediatamente per allertare la popolazione anche attraverso il contatto diretto nelle aree più a rischio e, successivamente, per il riconoscimento dello stato di calamità;
con sentenza del 10 dicembre 2015 il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che il Comune avesse posto in essere tutte le condotte necessarie ad onorare il proprio dovere di protezione della popolazione civile;
avverso tale decisione gli attori proponevano gravame deducendo la violazione, da parte del Comune, dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, da realizzare anche attraverso l’allerta dei singoli abitanti della zona interessata dal pericolo, dovendosi ritenere che le regole di comune prudenza imponessero di compiere tale specifica attività. Si costituiva il Comune chiedendo l’inammissibilità dell’appello e, nel merito, il rigetto dell’impugnazione;
la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 5 aprile 2017, respingeva l’impugnazione rilevando che il Comune, come rimarcato dal Tribunale, si era attenuto alle procedure di sicurezza del piano intercomunale di protezione civile svolgendo una serie di attività di monitoraggio e comunicazione attenendosi alle prescrizioni di tale piano previste dal paragrafo relativo al “sistema di allertamento medio” che non contemplano l’avviso porta a porta, neppure nei casi più gravi, in cui viene emessa l’ordinanza di evacuazione. Evidenziava anche che gli attori non risultavano iscritti ad un sistema di Alert Sistem di comunicazione ai singoli cittadini degli eventi rischiosi;
avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione B.E., M.R. e L.F. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Cecina.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si deduce la violazione l’art. 2043 c.c., della L.R. Toscana n. 67 del 2003, art. 8, comma 2, lett. C e D e delle disposizioni del paragrafo 6.4 e 6.5 del piano intercomunale di Protezione Civile adottato dal Comune di Cecina nel 2008, in relazione all’art. 40 c.p. e al paragrafo 3.1.2 terzo e comma 5 del Piano intercomunale della bassa Val di Cecina, nonchè l’errata valutazione dei principi che riguardano la responsabilità civile per omissione e, in particolare, per l’obbligo giuridico di impedire l’evento. In particolare, la Corte non avrebbe valutato la circostanza che altri cittadini abitanti nelle zone a rischio erano stati avvisati direttamente, nè avrebbe considerato che gli immobili degli attori si trovavano nella zona a rischio molto elevato, cioè quella in cui sono possibili perdite di vite umane. Deducono che l’obbligo giuridico di impedire l’evento può derivare da una norma espressa, come pure da principi desumibili dall’ordinamento positivo o dalla posizione rivestita dal soggetto rrincipi e posizioni che involgono particolari obblighi di protezione. Evidenziano, sotto tale profilo che l’art. 8 L.R. prevede uno specifico obbligo di informazione circa l’esistenza di rischi e circa le modalità per affrontarli. Sostengono, quindi, che tra tali misure rientra, sulla base della disposizione generale del D.L. n. 180 del 1998, art. 1 l’adozione di misure di salvaguardia della popolazione, come l’allarme, il preallertamento e la messa in salvo preventiva. Tale disciplina avrebbe dovuto essere rapportata alla situazione di criticità molto elevata verificatasi la notte tra il *****. Dalle risultanze processuali emergerebbe che, dopo la segnalazione di criticità operata attraverso il sistema Alert System, furono allertati gli abitanti degli immobili più a rischio “direttamente”; ora, tra questi avrebbero dovuto essere ricompresi anche quelli degli attori, che invece non furono avvertiti. Da tali elementi e dal contenuto del piano intercomunale relativo alle procedure di massima per l’evacuazione della popolazione, emergerebbe un obbligo specifico di avvisare singolarmente le persone nell’ipotesi di pericolo grave per la loro vita. Adempimento che, contrariamente a quanto indicato nella sentenza gravata, non sarebbe stato espletato;
con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo, costituito dalla concreta estensione dell’obbligo di informazione gravante sulla amministrazione comunale, in rapporto alla popolazione residente nella zona a rischio idrogeologico molto elevato, così come individuata nella tabella allegata al Piano intercomunale di protezione civile;
con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 111 Cost. e la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione. In particolare la decisione impugnata sarebbe apodittica perchè meramente confermativa di quella di primo grado;
il primo e terzo motivo, da trattare congiuntamente, perchè strettamente connessi, sono fondati;
la Corte d’appello sulla questione specifica si limita a rilevare che “il Comune di Cecina svolse attività di monitoraggio del fiume nei comuni interessati, attività di assistenza e soccorso alla popolazione, chiuse alcune strade comunali, comunicò attraverso i dovuti report situazioni di particolare criticità e danneggiamento di edifici pubblici, attivò associazioni di volontariato ed enti pubblici e corpi istituzionali e, infine, organizzò sei squadre operative dislocate sul territorio”;
a fronte delle specifiche censure degli odierni ricorrenti, già sottoposte all’esame del giudice di appello, le argomentazioni della Corte territoriale risultano generiche (laddove si richiama l’attivazione di associazioni di volontariato, di enti pubblici e di corpi istituzionali senza ulteriori specificazioni) e inadeguate (laddove si riferisce a pretese squadre operative dislocate sul territorio);
se può essere corretta l’affermazione dell’insussistenza di un obbligo di comunicazione ad personam, la Corte d’Appello non individua concretamente quali presidi furono messi in atto per avvertire, nello specifico, gli abitanti delle zone a rischio idrogeologico elevato del pericolo, anche a prescindere dalla chiamata individuale;
in sostanza il richiamo alle misure poste in essere o riguarda cautele inconferenti ai fini causa, come il monitoraggio del livello del fiume (che attiene a un momento antecedente e che semmai aggrava la posizione del Comune in quanto implica che la prossimità dell’esondazione avrebbe dovuto essere rilevata, come era stata in realtà rilevata), o misure richiamate con estrema genericità, come l’attivazione dei volontari e delle squadre di soccorso; nel caso di specie non è contestata la sussistenza di un obbligo giuridico dell’ente territoriale di attivarsi, in una situazione di grave criticità, per possibile calamità naturale, i allertare, con ogni mezzo, la popolazione e, in particolare, quella già individuata, come stabilmente residente in quelle parti del territorio ritenute a rischio molto elevato. Ed è opportuno evidenziare che si trattava di un ristretto numero di cittadini di Cecina, tra cui i ricorrenti, residenti nelle due zone a rischio più elevato, cittadini ben individuati nella Tabella del Piano intercomunale della Protezione Civile, quali soggetti destinatari di un dovere di protezione e informazione specifico, rispetto agli adempimenti informativi di cui era – comunque – destinataria l’altra parte della popolazione;
il secondo motivo è assorbito;
ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto con riferimento al primo e terzo motivo; la sentenza va cassata;
il giudice di rinvio dovrà provvedere, all’esito dell’esame delle risultanze istruttorie, a riempire di contenuto concreto l’argomentazione della Corte territoriale sopra riportata, al fine di de c’rivere e, successivamente valutare, le misure di salvaguardia adottate I fine di esprimere un giudizio di adeguatezza concreta delle stesse rispetto agli obblighi giuridici che la fattispecie in oggetto prospettava.
PQM
La Corte accoglie il primo e terzo motivo; dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020