Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.513 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7522-2018 proposto da:

C.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO LAURETTA;

– ricorrente –

contro

EDIL E. SRL D.S., A.A., D’.SA.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3422/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei 13/06/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

La ricorrente, C.A., è stata citata in giudizio dalla Edil E. srl, per il pagamento dei lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà della convenuta.

La C. ha eccepito di aver corrisposto l’intera somma, ed, in via riconvenzionale, ha altresì chiesto alla Edil E. il pagamento dei danni subiti a causa della mancata istruzione della domanda necessaria ad ottenere i benefici fiscali e finanziari connessi alla ristrutturazione, addebitando alla società appaltatrice di non aver presentato la relativa istanza.

La convenuta ha chiesto ed ottenuto la chiamata in giudizio dei tecnici intervenuti a guidare e collaudare i lavori, sul presupposto che fossero anche essi obbligati alla presentazione della domanda dei benefici legati alla ristrutturazione. Costoro si sono costituiti negando di avere a proprio carico l’obbligazione di provvedere a quell’incombenza.

Il Tribunale ha accolto la domanda principale, riconoscendo la C. come debitrice del residuo prezzo dei lavori, ed ha rigettato quella riconvenzionale, in quanto ha ritenuto che non vi fosse prova del fatto che l’impresa (e neanche i tecnici) avesse assunto l’obbligo di procurare i benefici legati alla ristrutturazione.

La C. ha proposto appello.

Il giudice di secondo grado ha confermato la decisione relativa alla domanda riconvenzionale (danni da mancato espletamento della pratica di ristrutturazione), e quanto invece alla domanda principale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, ritenendo che l’eccezione di avvenuto pagamento, fatta dalla C. in primo grado, non era stata tradotta in uno specifico motivo di impugnazione.

Avverso tale decisione v’è ricorso per cassazione della C., che formula due motivi.

Nessuno degli intimati, pur regolare essendo la notifica, si è costituito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Deve osservarsi innanzitutto che i due motivi di ricorso riguardano esclusivamente ed entrambi il capo di sentenza relativo alla domanda principale di pagamento dei lavori; non v’è ricorso sulla riconvenzionale proposta, per contro, dalla C. per i danni da inadempimento dell’obbligo di presentazione della domanda di rimborso delle spese di ristrutturazione. Ciò detto, la ratio della decisione impugnata è nel ritenere inammissibile la questione dell’avvenuto pagamento del saldo lavori, in quanto fatta l’eccezione di avvenuto pagamento in primo grado, la convenuta, ora ricorrente, non ha poi però tradotto quella eccezione in un motivo di appello, salvo a riproporla in conclusionale, ma a quel punto tardivamente.

2.- La ricorrente propone due motivi.

Con il primo denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c.. Ritiene che la norma, se correttamente intesa, non autorizza a ritenere tardiva l’eccezione di avvenuto pagamento se svolta per la prima volta in conclusionale.

Con il secondo motivo invece si duole della erronea valutazione delle prove dell’avvenuto pagamento, ed in particolare del fatto che la testimonianza addotta sia stata ritenuta inattendibile.

Il primo motivo è inammissibile, ed assorbe il secondo.

La ricorrente, che in primo grado era convenuta per il pagamento del saldo, ha, in quella sede, formulato eccezione di avvenuto pagamento, ed a dimostrazione della eccezione, ha fatto assumere la testimonianza del genero, che sarebbe stato l’autore, con propri fondi, del saldo del prezzo.

Questa prova, in primo grado è stata disattesa; il giudice di merito ha ritenuto non attendibile la dichiarazione di un affine della convenuta.

La C. ha proposto appello, nel corso del quale ha depositato gli assegni di pagamento emessi dal genero a saldo dei lavori, ed incassati dalla Edil E..

La corte di merito, come già detto, ha ritenuto tardiva la censura di avvenuto pagamento, perchè formulata soltanto in conclusionale.

La ricorrente, al di là dei tempi di proponibilità della questione, non dimostra di aver riproposto però in appello la questione dell’avvenuto pagamento, ossia non dice se ha proposto uno specifico motivo di appello contenente la questione dell’avvenuto pagamento e quindi la richiesta di riforma sul punto della sentenza di primo grado.

Ed è opportuno precisare che altro è che l’eccezione di avvenuto pagamento possa essere proposta in qualsiasi momento, altro è che essa sia stata fatta oggetto di capo di sentenza che richiede l’impugnazione. In tale caso, il ricorso per Cassazione deve contenere l’indicazione del fatto che è stato proposto lo specifico motivo di impugnazione, e naturalmente la descrizione del relativo contenuto, in difetto della quale indicazione il ricorso è inammissibile, non potendosi stabilire se la statuizione negativa in ordine alla questione dell’avvenuto pagamento, sia stata effettivamente impugnata con l’appello.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 2500,00 Euro, oltre 200,00 Euro per spese generali.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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