LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11559-2018 proposto da:
NUOVI FILATI CELL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO (già
BEMBERGCELL S.P.A.), in persona del liquidatore giudiziale e legale rappresentante Dott. L.C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 57, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE SANZO che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona della Dott.ssa C.I. nella qualità di Responsabile del Settore Dipartimentale del Recupero Crediti di Milano, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 98/E, presso lo studio dell’avvocato SABRINA CHERCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA MADDALENA ARLENGHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 948/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2019 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato DIANA BURRONI per delega;
udito l’Avvocato PASQUALE ARRICO per delega.
FATTI DI CAUSA
1.- La Nuovi Filati Cell S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo (già Bembergcell S.p.A.), ammessa a tale procedura con decreto del 30 novembre 2006, convenne in giudizio MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. al fine di sentirsi dichiarare unica titolare dei diritti di credito oggetto delle fatture dalla medesima emesse (e richiamate nell’atto di citazione) e, quindi, per conseguire la condanna della Banca anzidetta a restituire la complessiva somma di Euro 525.181,37 oggetto delle fatture suddette e dalla stessa incassata indebitamente, sulla base di presunte cessioni di diritti di credito, a seguito dell’ammissione della Nuovi Filati Cell alla procedura di concordato preventivo -, nonchè per ottenere l’esclusione di qualsiasi diritto della MPS S.p.A. di pretendere, in prededuzione, il soddisfacimento dei crediti vantati verso parte attorea.
1.1.- L’adito Tribunale di Milano, con sentenza dell’agosto 2014, respinse le domande attoree e, in accoglimento di quelle riconvenzionali proposte dalla convenuta MPS Gestione Crediti S.p.A., accertò e dichiarò la titolarità esclusiva dei crediti oggetto delle fatture richiamate da parte attrice in capo alla stessa MPS S.p.A., nonchè ne riconobbe la natura di “credito privilegiato” limitatamente “alle sole somme effettivamente incassate dalla società attrice in concordato preventivo, in epoca successiva alle cessioni di credito”, condannando, così, la Nuovi Filati Cell S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo al pagamento in favore della Banca convenuta la somma di Euro 464.563,25, oltre accessori, nonchè alla rifusione di 2/3 delle spese di lite.
2.- Avverso tale decisione proponeva gravame sia la Nuovi Filati Cell S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo, in via principale, sia la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (incorporante MPS Gestione Crediti S.p.A.), in via incidentale ed in relazione al solo capo di sentenza relativo alle spese di lite.
2.1.- La Corte di appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 7 marzo 2017, accoglieva il gravame principale solo parzialmente, riconoscendo la natura prededucibile dei diritti di credito dei titoli vantati dalla banca limitatamente alle somme effettivamente incassate dalla società dopo la cessione dei crediti; accoglieva, altresì, l’appello incidentale, condannando parte appellante al pagamento per intero delle spese del giudizio di primo grado, nonchè compensando per 1/3 le spese del grado e ponendo a carico della Nuova Filati Cell i restanti 2/3.
2.2.- La Corte territoriale, per quel che in questa sede ancora rileva, segnatamente osservava: a) vi era prova della “avvenuta cessione alla s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena di diritti di credito della s.p.a. Nuovi Filati Cell in liquidazione” (all’epoca Bembergcell S.p.A.) “derivanti da operazioni commerciali in relazione alle quali erano state dalla s.p.a. Bembergcell emesse fatture per la complessiva somma di Euro 618.115,63 poi incassata dalla s.p.a. Banca Monte dei paschi di Siena, per la complessiva somma di Euro 464.653,25 poi incassata dalla s.p.a. Bembergcell, per la complessiva somma di Euro 1.354.382,80 non corrisposta dai debitori e per Euro 9.137,47 oggetto di successiva transazione”; b) la prova della avvenuta cessione dalla Bembergcell alla Banca degli anzidetti diritti di credito proveniva non già dalle scritture private relative alla concessione delle “linee di credito”, ma da “ulteriori scritture”, aventi data certa; c) i contratti in corso tra la Bembergcell e la Banca avevano “continuato ad avere esecuzione anche dopo la proposizione da parte della s.p.a. Bembergcell della domanda di ammissione alla procedura di concordato”, con la conseguenza che le “somme oggetto dei diritti di credito della s.p.a. Bembergcell ceduti alla s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena delle quali ha avuto la corresponsione a favore della s.p.a. Bembergcell e non a favore della s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena” (pari a Euro 464.563,25) dovevano “essere a quest’ultima restituite dalla s.p.a. Nuovi Filati Cell in liquidazione”; d) “quel diritto di credito”, infatti, si sottraeva alla “falcidia” del concordato, essendosi “generato in capo alla s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena in seguito alla continuazione dei contratti in corso tra la s.p.a. Bembergcell e la stessa s.p.a. Banca Monte dei paschi di Siena con modalità tuttavia difformi dalla disciplina per essi concordata, essendo state appunto riscosse dalla s.p.a. Bembergcell le somme oggetto dei diritti di credito di cui era stata invece compiuta la cessione alla s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena per far portare le somme stesse in diminuzione dei saldi negativi evidenziatisi a debito della s.p.a. Bembergcell, così da dover quel medesimo diritto di credito essere soddisfatto per intero”; e) in definitiva, la sentenza di primo grado era da confermare quanto alla condanna pronunciata nei confronti della Nuovi Filati Cell S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo in quanto “l’avvenuto incasso della s.p.a. Bembergcell della complessiva somma di Euro 464.563,25 oggetto dei diritti di credito ceduti alla s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena ha dato luogo al diritto di credito di quest’ultima verso la s.p.a. Bemebercell relativo ad una somma di pari entità e tale diritto di credito, pur non assistito da una causa di prelazione, risulta escluso dalla falcidia determinata dal concordato e risulta perciò da qualificare come prededucibile, essendosi il presupposto di esso realizzato dopo la presentazione da parte di s.p.a. Bembergcell della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo”; f) la sentenza di primo grado era, invece, da riformare là dove dichiarava la natura “privilegiata” del credito della Banca convenuta, i cui diritti di credito, sorti dai rapporti con la Bembergcell S.p.A., non risultavano “assistiti da alcuna causa di prelazione”, non avendo, peraltro, nessuna delle parti in causa mai affermato “la natura privilegiata dei diritti di credito fatti valere”; f.1) ne conseguiva che, in riforma della prima decisione, andava dichiarata la “prededucibilità dei diritti di credito per i titoli vantati dalla s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena limitatamente alle sole somme effettivamente incassate dalla s.p.a. Bembergcell in epoca successiva alle cessioni dei diritti di credito stessi”; g) l’appello incidentale sulla parziale compensazione delle spese di primo grado andava accolto, con condanna della società attrice alla rifusione di dette spese per intero, essendo state respinte le domande della Nuovi Filati Cell S.p.A. ed accolte quella della Banca Monte dei paschi di Siena S.p.A..
3.- Per la Cassazione di tale sentenza ricorre la Nuovi Filati Cell S.p.a. in liquidazione e concordato preventivo, affidando le sorti dell’impugnazione a cinque motivi, illustrati da memoria, avverso i quali resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione dell’art. 167 L. Fall., nonchè violazione degli artt. 72,168,169,55 e 44 L. Fall., per aver erroneamente la Corte territoriale ritenuto in corso di esecuzione il contratto di finanziamento con cessione in garanzia di crediti commerciali stipulato inter partes anche successivamente all’apertura della procedura concorsuale minore e dichiarato, così, prededucibile la complessiva somma indebitamente incassata dalla Bembergcell S.p.A. senza operare alcuna distinzione in merito al momento dell’indebito incasso (se prima o dopo la data di apertura della procedura concorsuale minore), quando, invece, sia il finanziamento, che le cessioni di credito si erano regolarmente perfezionati in epoca antecedente ad essa, rispettivamente con la messa a disposizione della provvista oggetto di finanziamento e con la contestuale cessione di crediti in garanzia, che al momento dello scambio dei consensi ha determinato il trasferimento del diritto in favore della Banca.
2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 168,169,55 e 44 L. Fall., per aver la Corte territoriale violato le norme regolanti il concorso tra i creditori della società, accertando e dichiarando la natura prededucibile dell’intera somma indebitamente incassata dalla convenuta banca senza operare alcuna distinzione temporale, mentre avrebbe dovuto ravvisare il momento genetico dell’obbligazione restitutoria nell’indebito incasso dei crediti da parte dell’utilizzatore e rilevare, quindi, che quest’ultimo era avvenuto in parte prima e in parte dopo l’apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che il credito della banca non poteva essere interamente ritenuto prededucibile.
2.1. – I motivi – che possono essere congiuntamente scrutinati per la loro stretta connessione – sono inammissibili.
Con essi, infatti, non è colta appieno la portata della ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale – come messo in rilievo dalla sintesi che precede (cfr. p. 2.1. dei “Fatti di causa”, cui si rinvia) – si incentra, essenzialmente, sull’interpretazione degli accordi intercorsi tra la Bembergcell S.p.A. (poi Nuovi Filati Cell S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo) e la MPS Gestione Crediti S.p.A. (poi Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.), essendo la Corte territoriale giunta al convincimento che il diritto di credito complessivo di MPS nei confronti della Bembergcell (pari a Euro 464.563,25) si era generato in base alla continuazione dei contratti in corso tra le stesse parti, ma con “modalità tuttavia difformi dalla disciplina per essi concordata”, essendo state riscosse dalla Bembergcell le somme oggetto di diritti di crediti ceduti alla MPS, in modo tale che “l’avvenuto incasso della s.p.a. Bembergcell della complessiva somma di Euro 464.563,25 oggetto dei diritti di credito ceduti alla s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena (aveva) dato luogo al diritto di credito di quest’ultima verso la s.p.a. Bemebercell relativo ad una somma di pari entità”.
Così ricostruita la vicenda negoziale anche alla luce del comportamento complessivo delle parti successivo alla conclusione dei contratti, il giudice di merito ha, quindi, reputato che “tale diritto di credito, pur non assistito da una causa di prelazione, risulta(va) escluso dalla falcidia determinata dal concordato e risulta(va) perciò da qualificare come prededucibile, essendosi il presupposto di esso realizzato dopo la presentazione da parte di s.p.a. Bembergcell della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo”.
Tale esito ermeneutico non è specificamente attinto dalle doglianze di parte ricorrente, le quali insistono (anche con la memoria successivamente depositata) sull’esistenza, inter partes, di contratti di finanziamento con cessione in garanzia di crediti commerciali e sulla rilevanza dell’incasso (indebito) delle somme da parte della Bemercell S.p.A., quali aspetti che la Corte territoriale non ha ritenuto decisivi in ragione dell’interpretazione negoziale innanzi evidenziata.
Nè la ricorrente muove critiche a siffatto impianto ermeneutico in base a censure che evochino la violazione dei criteri di interpretazione del contratto, di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (senza poter, tuttavia, sindacare l’esito dell’attività interpretativa del giudice del merito: tra le tante, Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465, Cass., 14 luglio 2016, n. 14355), mancando, peraltro (e ancor prima), di dare idonea contezza del contenuto specifico degli accordi intercorsi tra le parti (oltre che della loro localizzazione processuale, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), che la Corte territoriale ha ritenuto incisi da modalità diverse rispetto all’iniziale pattuizione, tanto da aver determinato proprio l’insorgenza del presupposto del credito di MPS successivamente alla domanda di ammissione al concordato preventivo.
3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo, giacchè la Corte territoriale avrebbe riconosciuto, per un verso, che “la prededucibilità o meno di un diritto di credito… deriva dal fatto genetico del diritto di credito stesso se temporalmente collocato nel periodo successivo alla istaurazione della procedura concorsuale e funzionalmente correlato al soddisfacimento di un interesse generale di tutti i creditori concorsuali” – così mostrando di aderire alla domanda subordinata di essa società attrice che mirava a rimuovere la pronuncia di primo grado che non aveva distinto tra somme incassate dalla banca prima e dopo l’apertura della procedura concorsuale – e, per altro verso, dichiarato nel dispositivo la natura prededucibile dei crediti rivendicati dalla Banca “limitatamente alle sole somme effettivamente incassate dalla s.p.a. Nuovi Filati Cell in liquidazione in epoca successiva alla cessione dei diritti di credito alla s.p.a. Banca dei Monti dei Paschi Siena”.
3.1. – Il motivo è inammissibile.
Con esso, al pari delle censure sopra scrutinate, non si coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale – all’esito dell’anzidetto risultato ermeneutico raggiunto (p. 2.1., che precede) ha ritenuto, con motivazione affatto intelligibile, alla quale coerentemente si correla il dispositivo della pronuncia, che la riforma della sentenza di primo grado riguardasse soltanto la statuizione dichiarativa della natura “privilegiata” del credito della Banca convenuta, non essendo i relativi diritti di credito “assistiti da alcuna causa di prelazione” (nè, peraltro, tale natura privilegiata dei diritti di credito essendo stata dedotta dalle parti in causa), dovendosi, quindi, diversamente dichiarare la “prededucibilità dei diritti di credito per i titoli vantati dalla s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena limitatamente alle sole somme effettivamente incassate dalla s.p.a. Bembergcell in epoca successiva alle cessioni dei diritti di credito stessi”.
Le doglianze di parte ricorrente, dunque, sono orientate secondo una prospettiva che – come messo in risalto in sede di scrutinio dei primi due motivi – non è quella seguita dal giudice di merito, mancando altresì di intercettare, in uno con l’approdo interpretativo da quest’ultimo raggiunto, anche il capo di sentenza riformato, circoscritto soltanto alla erronea affermazione della natura privilegiata dei crediti della Banca in luogo di quella “prededucibile” (o più correttamente come posto in rilievo dalla stessa Corte territoriale nella motivazione da qualificarsi in termini di sottrazione alla “falcidia” del concordato preventivo).
4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per aver erroneamente la Corte territoriale, in accoglimento del gravame incidentale interposto dalla Banca, riformato la sentenza di primo grado condannando la Nuovi Filati Cell S.p.a. all’integrale refusione delle spese di primo grado pur a fonte della parziale soccombenza della medesima Banca convenuta.
5. – Con il quinto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per aver la Corte territoriale totalmente omesso di illustrare il proprio convincimento in ordine alla assenza di una soccombenza – almeno parziale – della Banca, impendendo, in tal modo, di comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione sulla condanna alle spese.
5.1. – I motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Posto che le ragioni della condanna alle spese del giudizio di primo grado, esplicitate dal giudice di appello in modo intelligibile e sufficiente, risiedono nell’accertata soccombenza della società attrice (come risulta dalla stessa sentenza di primo grado), per il resto le doglianze si infrangono contro il principio per cui il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (come nella specie): pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (tra le altre, Cass., 17 ottobre 2017, n. 24502).
6. – Il ricorso va, quindi, rigettato e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020