Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.520 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 10059/2018 proposto da:

N.S., elettivamente domiciliato in Roma alla via Tacito n. 41 presso lo studio dell’AVVOCATO SALVATORE LUCIO PATTI che la rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO MAURIZIO MORGANTI;

– ricorrente –

contro

Iwr Italwagen Roma S.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma via Oslavia 39-F presso lo studio dell’avvocato Silvio Carloni che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Nicola Maione;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 06338/2017 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2019 da VALLE CRISTIANO;

udito l’Avvocato Maurizio Morganti per la ricorrente principale e l’Avvocato Simona Serafini per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Patrone Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

N.S. impugna per cassazione, con tre motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 06338 del 09/10/2017 che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede in punto di infondatezza, per mancanza di prova della difformità al momento della vendita, dell’azione per vizi della cosa venduta (autovettura) da Italwagen S.p.a..

Italwagen S.p.a. resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale condizionato in punto di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 130 e 132 (cod. consumo), assistito da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione di N.S. è articolato su tre motivi: di cui il primo per violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 47 Carta fondamentale dei diritti dell’UE, artt. 24 e 117 Cost., artt. 129,130,132 e 135 cod. cons., artt. 1218 e 2697 c.c.; il secondo per violazione e falsa applicazione nonchè per nullità della sentenza o del procedimento degli artt. 38 e 47 della Carta fondamentale dei diritti dell’UE, artt. 24 e 117 Cost., artt. 130 e 132 cod. cons., art. 101 c.p.c., comma 2, artt. 112 e 115 c.p.c. ed il terzo per violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 47 Carta fondamentale dei diritti dell’UE, artt. 24 e 117 Cost., art. 130, comma 7, art. 132 cod. cons. e artt. 2934 e 2935 c.c..

Ciò posto rileva la Corte quanto segue.

La sentenza della Corte di Appello di Roma n. 06338 del 20017 è stata impugnata per revocazione davanti alla stessa Corte di Appello di Roma.

Il giudizio di revocazione si è concluso con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 06744 del 24/10/2018 che ha accolto la domanda di revocazione.

E’ incontroverso che la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha pronunciato sulla domanda di revocazione avverso la sentenza della stessa Corte territoriale – accogliendola – impugnata in questa sede di legittimità, è passata in giudicato.

Ne consegue che la sentenza di revocazione della Corte di Appello di Roma, adita dalla parte ricorrente in questa sede, ha comportato il venire meno dell’interesse alla pronuncia sull’impugnazione di legittimità.

Sul punto la giurisprudenza nomofilattica, nella sua massima espressione, è oramai costante (Sez. U n. 10553 del 28/04/2017 Rv. 643788 – 01, Sez. U n. 25278 del 29/11/2006 Rv. 593343 – 01): “La revoca della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacchè la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto”.

Il ricorso principale deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Il ricorso incidentale, in quanto condizionato, è assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità del principale.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente principale e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale assorbito l’incidentale condizionato;

condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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