Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.533 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8756-2018 proposto da:

T.A.L., T.L., T.A., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati RAFFAELE BONFIGLIO, MAURO FIORONA;

– ricorrenti –

contro

CREDITO VALTELLINESE SPA, ELROND NPL 2017 SRL e per essa quale procuratrice CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, quest’ultima in persona del Procuratore Speciale Dott.ssa B.M. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DANIELE CIUTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ERICA PAGANONI, ANNA GASPARINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 67/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CARDINO ALBERTO, che ha chiesto rigetto del ricorso.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 451/2015 il Tribunale di ciondolo rigettava l’opposizione proposta da T.A.L., T.L. e T.A. – fideiussori di ***** S.r.l., che pure si era opposta ma nelle more era fallita – avverso decreto ingiuntivo ottenuto dallo stesso Tribunale il 23 ottobre 2012 da Credito Valtellinese S.p.A., e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da T.L. per ottenere la condanna della banca a pagargli Euro 400.000, oltre al risarcimento dei danni e accessori, per illegittima escussione e conseguente realizzo di pegno da lui concesso con atto del 10 maggio 2011. I tre fideiussori proponevano appello, cui resisteva la banca e che la Corte d’appello di Milano rigettava con sentenza dell’11 gennaio 2018.

T.A.L., T.L. e T.A. hanno proposto ricorso, articolato in due motivi e illustrato anche con memoria, da cui Credito Valtellinese S.p.A. si difende con controricorso.

Il Procuratore Generale si è espresso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Deve anzitutto rilevarsi che il ricorso non è formulato nel migliore dei modi, in particolare perchè offre una premessa di descrizione delle vicende processuali che in effetti è carente; tuttavia, non cade nella inammissibilità per mancanza di autosufficienza, dal momento che, complessivamente, quel che è sufficiente in termini appunto di ricostruzione processuale viene recuperato attraverso l’illustrazione dei motivi.

1.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.p.c..

Si tratta del rigetto del secondo motivo d’appello operato dalla corte territoriale. T.L. aveva proposto, in via riconvenzionale, domanda di restituzione di Euro 400.000, ovvero dell’ammontare di un pegno che la banca avrebbe illegittimamente escusso e che egli avrebbe concesso sul proprio conto corrente personale perchè fosse a sua volta concesso un credito dalla banca a Group Edil s.r.l. – socio unico di ***** s.r.l. – per un’operazione finanziaria di circa Euro 400.000 in Ungheria; in particolare il pegno avrebbe costituito garanzia “in attesa che venissero svincolate le già rilasciate fideiussioni n. *****, n. ***** e *****, scaricate complessivamente in data 31.3.2011 e 19.5.2011” per un totale di Euro 336.000. Nonostante l’intervenuto scarico delle suddette fideiussioni, nel giugno 2012 la banca avrebbe traslato il pegno – anzichè estinguerlo – su un nuovo finanziamento chiesto da Group Edil, così violando l’art. 1, comma 1, del contratto di pegno, in forza del quale sarebbe stata necessaria una espressa volontà di T.L. nel senso “di mantenere ferma la garanzia”; successivamente la banca lo avrebbe escusso nel settembre 2012. Tutto ciò sarebbe stato confermato da due testi, F.I. e C.S.; e “lo stesso teste avversario” avrebbe ammesso l’escussione.

Pertanto “risulta pacifico” (pur avendo la banca “contestato tale ricostruzione”, senza però fornire “prova atta a confutare quanto invece emerso… in istruttoria”) che Credito Valtellinese avrebbe voluto applicare una sorta di garanzia atipica, assimilabile quoad effectum al pegno c.d. omnibus, di cui la giurisprudenza dubita della validità: tale negozio sarebbe nullo se non fosse identificabile l’oggetto della garanzia e il credito garantito; e nel caso in esame l’identificazione mancherebbe.

La valutazione degli interessi concretamente perseguiti dalle parti di un negozio deve risultare tramite il regolamento pattizio, ai sensi dell’art. 1321 c.c.; e nel caso in esame i testi avrebbero appunto confermato che il pegno avrebbe costituito garanzia “in attesa che venissero svincolate le già rilasciate fideiussioni n. *****, n. ***** e *****, scaricate complessivamente in data ***** e *****” per un totale di Euro 336.000. Non sussisterebbe invece prova che il pegno garantisse l’apertura di credito; anzi, al contrario, vi sarebbe un riscontro opposto in una lettera di tale R.M., il quale avrebbe confermato l’escussione.

Tanto premesso, si adduce che la domanda riconvenzionale dovrebbe essere reputata ammissibile se non eccede la competenza per materia e per valore del giudice adito, anche in difetto dei presupposti dell’art. 36 c.p.c., qualora sia collegata alla domanda principale così da rendere opportuno il simultaneus processus, come insegna la giurisprudenza di legittimità. Pertanto la domanda sarebbe ammissibile anche se fondata su un titolo diverso; e il collegamento potrebbe riguardare non solo i fatti costitutivi della domanda principale, ma pure i fatti estintivi, impeditivi e modificativi introdotti quale fondamento di eccezioni, come quella della sussistenza di controcredito, il che qui ricorrerebbe.

Tutti gli opponenti, incluso quindi T.L., in subordine, avrebbero chiesto l’accertamento dell’inferiorità del loro debito rispetto a quanto chiesto. Sarebbe pertanto legittima la richiesta di compensazione del credito (risarcitorio) di T.L. con il credito della Banca, onde sarebbe da celebrare simultaneus processus per economia processuale quale evincibile dall’art. 111 Cost.. Questo sarebbe affermato anche dalla giurisprudenza (Cass. 27654/2011) citata dalla corte territoriale, la quale però non avrebbe motivato l’inopportunità della trattazione congiunta.

1.2 Il motivo è palesemente fondato.

L’art. 36 c.p.c., alla luce di una evidente ratio che, all’epoca della sua origine, si rapportava al tradizionale principio dell’economia processuale, in seguito dilatato nel principio della ragionevole durata del processo attraverso la novellazione dell’art. 111 Cost., concentra in un unico giudizio, purchè non si travalichi la competenza per materia o per valore del giudice della causa principale, “domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione”.

Nel caso in esame, le parti, seppure in subordine, hanno chiesto di accertare che l’entità della loro esposizione debitoria era inferiore al richiesto; ictu oculi, ciò include, visto quanto addotto da T.L. in ordine ad una pretesa debenza verso di lui di Credito Valtellinese, una vera e propria eccezione di compensazione, la quale, tenendo conto della conformazione sostanziale della volontà di tutti i T. e non attestandosi su formalismi privi di pregio (il giudice è tenuto ad interpretare la volontà delle parti considerando complessivamente il contenuto sostanziale t degli atti processuali e la loro condotta processuale: ex multis cfr. p. es., a proposito della proposizione di domande – ma il criterio non può non valere anche per altre species di manifestazione di volontà processuale S.U. 10 luglio 2003 n. 10840, per cui “l’interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio ed allo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria”; sulla stessa linea S.U. 13 febbraio 2007 n. 3041, Cass. sez. 3, 28 luglio 2005 n. 15802, Cass. sez. 3, 8 gennaio 2010 n. 75, Cass. sez. L, 26 settembre 2011 n. 19630 e, in motivazione, S.U. 12 dicembre 2012 n. 22776), condivide il titolo della domanda riconvenzionale proposta da T.L. di condanna di Credito Valtellinese a corrispondere di Euro 400.000, oltre al risarcimento del danno, interessi e rivalutazione. E il titolo, evidentemente, è rappresentato da un preteso controcredito di T.L., fonte di eccezione appunto anche per gli altri condebitori in solido T.A.L. e T.A., ai sensi dell’art. 1302 c.c., comma 1, fino alla concorrenza della parte del debito di T.L..

Il giudice di merito, pertanto, avrebbe dovuto estendere la sua cognizione anche all’eccezione di compensazione di T.L., T.A.L. e T.A. nonchè alla domanda che sulla base dello stesso titolo T.L. ha introdotto in via riconvenzionale. Non avendo adempiuto al suo obbligo, ha dunque violato l’art. 36 c.p.c..

1.3 Nella parte conclusiva del motivo, come si è visto, si aggiunge, alla denuncia dell’errata applicazione dell’art. 36 c.p.c. sotto il profilo del titolo come già introdotto nella causa, anche la denuncia della sua violazione in riferimento a quella giurisprudenza che, sempre nell’ottica dei pubblici interessi al simultaneus processus – economia processuale, ragionevole durata, impedimento di frazionamenti che gravino, rallentandola, la macchina giurisdizionale consente comunque di introdurre nella cognizione del giudice della causa principale la domanda riconvenzionale non fondata sul titolo addotto in giudizio dall’attore o già entrato in causa come fondamento di eccezione, qualora per l’obiettivo collegamento peraltro sussistente si configuri l’opportunità di un simultaneus processus: sull’esistenza o inesistenza di tale opportunità il giudice di merito è tenuto a formulare una motivazione, che nel caso in esame, invece, sarebbe mancata.

Oramai ad abundantiam – considerato quel che si è già accertato in ordine alla sussistente violazione dell’art. 36 c.p.c. -, si osserva che pure questo submotivo godrebbe, se la domanda riconvenzionale di T.L. davvero non fosse basata sul titolo della eccezione di compensazione, di evidente fondatezza.

La Corte d’appello, vagliando il secondo motivo del gravame (v. motivazione della sentenza impugnata, pagine 6ss.), dopo avere descritta la questione (per cui il primo giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda per difetto dei presupposti di cui all’art. 36 c.p.c.) e constatando che il titolo della domanda riconvenzionale era diverso da quello della domanda principale (così pretermettendo, si è visto, che l’art. 36 c.p.c. investe pure il titolo “che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione”), esclude poi la sussistenza di un collegamento obiettivo idoneo a fondare il processo simultaneo ai sensi dell’art. 111 Cost. mediante la seconda parte di una frase che nella prima parte richiama giurisprudenza, seconda parte che ostende un contenuto assai generico: “… stante l’evidente diversità e molteplicità dei rapporti giuridici dedotti, nonchè l’evidente diversità dei soggetti giuridici coinvolti, sono proprio le evidenti ragioni di economia e speditezza processuale ad escludere anche l’opportunità del “simultaneus processus”” (così a pagina 8 della motivazione).

Tale brevissima motivazione è palesemente nutrita di asserti generici (come lascia trasparire, a ben guardare, l’utilizzo per ben tre volte dell’aggettivo “evidente”), e quindi patisce una natura in effetti apparente.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito che attivare il processo simultaneo sulla base “lata” dell’art. 36 c.p.c. – ovvero, in difetto del fondamento su titoli già introdotti per domanda o per eccezione, in sostanza come avviene per una riunione di cause ex art. 274 c.p.c. – costituisce l’esercizio di un potere discrezionale del giudice, il quale, però, chiaramente per non scivolare nell’arbitrio – e dunque per non svuotare la valenza dei principi sottesi alla sua discrezionalità, cioè quelli, già citati, di economia processuale e ragionevole durata -, deve fornire una motivazione specifica e non apparente. Ciò soprattutto se il giudice nega la riunione, giacchè, a ben guardare, questo spazio, ulteriore rispetto alla lettera, che l’interpretazione nomofilattica ha evinto dall’art. 36 c.p.c. discende da una implicita presunzione di opportunità del processo simultaneo, come strumento finalizzato tanto all’accelerazione procedurale quanto alla coerenza dell’esito.

Tale sensibilità verso il diniego si rinviene, tra gli arresti massimati, per esempio, in Cass. sez. 3, 4 luglio 2006 n. 15271, per cui “qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può dedursi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall’attore a fondamento della sua domanda, purchè sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi l’esercizio, da parte del giudice, della discrezionalità che può consigliare il “simultaneus processus”. Pur trattandosi di una valutazione discrezionale del giudice di merito, questi è tenuto a motivare il rifiuto di autorizzazione, opposto alla introduzione di una riconvenzionale non connessa, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo dedotto in giudizio”; e in generale, da ultimo, Cass. sez. 1, 4 novembre 2013 n. 24684 ha ribadito che “la declaratoria di inammissibilità di una domanda riconvenzionale non dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione costituisce l’esito di una valutazione riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sia stata adeguatamente argomentata l’inopportunità del “simultaneus processus”” (sulla connessione oggettiva presupposto dell’esercizio del potere discrezionale di riunione da parte del giudice cfr. pure, tra gli arresti non maggiormente risalenti, Cass. sez. 3, 20 dicembre 2011 n. 27564 – per cui “la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell’ammissibilità di quest’ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del “simultaneus processus”, a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., comma 1, (Fattispecie relativa a domanda principale di rilascio per finita locazione e domanda riconvenzionale di accertamento dell’avvenuta conclusione di contratto di compravendita dell’immobile locato, in conseguenza dell’accettazione di proposta contenuta in un patto d’opzione).-, Cass. sez. 2, 7 aprile 2006 n. 8207, Cass. sez. 3, 26 settembre 2005 n. 18775, Cass. sez. 3, 14 gennaio 2005 n. 681, Cass. sez. 1, 14 febbraio 2000 n. 1617 e Cass. sez..2, 12 maggio 1999 n. 4696).

L’onere di motivazione appena descritto, come già si è osservato, non è stato affatto adempiuto dalla corte territoriale, per cui anche sulla base di questo submotivo, se mancasse si ripete – fondatezza nella prima censura proposta con il primo motivo del ricorso, la sentenza dovrebbe essere cassata.

2.1 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 7 e art. 191 c.p.c..

La corte territoriale avrebbe rigettato il motivo d’appello che denunciava la mancata disposizione di consulenza tecnica d’ufficio in primo grado per l’accertamento di eventuali interessi anatocistici e per la quantificazione di competenze e di commissioni addebitate in eccedenza; la corte avrebbe ritenuto che la correlata domanda, rigettata dal primo giudice, di accertare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi non sarebbe stata riproposta in appello, per cui la consulenza sarebbe stata “fine a se stessa”.

Il motivo riporta le conclusioni presentate in appello, per dedurne che sarebbe “incomprensibile” affermare che l’appello “non abbia riguardato anche tale questione”.

Si argomenta poi sull’art. 346 c.p.c., asserendo che riguarda la parte vittoriosa, mentre l’appellante non avrebbe tale onere di riproporre le eccezioni. Si osserva altresì che la consulenza tecnica sarebbe stata comunque ammissibile, non essendo esplorativa, trattandosi di un accertamento contabile su un conto corrente; inoltre la nullità della clausola che stabilisca interessi usurari sarebbe rilevabile anche d’ufficio se si contesta il titolo della domanda.

2.2 In questo motivo ha consistenza solo la prima parte, la seconda disperdendosi invece, come si è appena illustrato, in argomenti che, quantomeno, non sono del tutto pertinenti.

Dalle precisate conclusioni risulta che gli appellanti avevano, anche in appello, ancora chiesto di accertare il minore importo dovuto rispetto a quello preteso. Pertanto, considerato che la consulenza tecnica, richiesta sempre nelle suddette precisazioni delle conclusioni, non riguarda soltanto interessi anatocistici, ma pure altre voci, che, se decurtate, avrebbero potuto modificare il quantum, cioè le commissioni di massimo scoperto e le competenze bancarie (si veda il n. 8 dei quesiti proposti nelle precisate conclusioni de quibus per la consulenza tecnica d’ufficio), la corte territoriale non ha deciso in modo completo sulla consulenza tecnica d’ufficio, qualificandola inammissibile solo per una parte dell’oggetto richiesto di accertamento.

Il motivo, pertanto, deve essere riqualificato come riferibile all’art. 112 c.p.c., e risulta fondato nei limiti appena esposti.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nella misura appena esposta, con conseguente cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della stessa corte territoriale.

P.Q.M.

Accogliendo il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Corte d’appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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