Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.541 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12403-2017 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale Dott. C.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5 – PAL A, presso lo studio dell’avvocato SIMONE DE MARTINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCELLO GHELARDI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del suo procuratore speciale Dott. CERNI Nazzareno, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5 – PAL A, presso lo studio dell’avvocato SIMONE DE MARTINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCELLO GHELARDI;

– controricorrente –

e contro

BLUE PANORAMA AIRLINES SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimata –

Nonchè da:

BLUE PANORAMA AIRLINES SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario Straordinario L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 28, presso lo studio dell’avvocato LAURA PIERALLINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO SPERATI;

– ricorrente incidentale –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 662/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e assorbimento dell’incidentale;

udito l’Avvocato LUIGI OCCHIUTO per delega orale;

udito l’Avvocato LORENZO SPERATI.

FATTI DI CAUSA

Con citazione 20-2-2012 Blue Panorama Airlines SpA convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la Milano Assicurazioni SpA (ora, a seguito di fusione per incorporazione, Unipol Assicurazioni SpA) per sentirla condannare al pagamento della somma di USD 107.084,00 (oltre interessi e rivalutazione) a titolo di indennizzo assicurativo in relazione a polizza integrativa stipulata tra le parti.

A sostegno della domanda espose che in data 25-1-2009 l’unità di potenza ausiliaria del motore del proprio aeromobile Boeing B767-300ER aveva subito un abbassamento di pressione e si era spento, sicchè si era reso necessario provvedere alla sua riparazione, con conseguente spesa pari a USD 107.084,00, della quale chiedeva essere indennizzata.

Si costituì la Milano Assicurazioni SpA e chiese il rigetto della domanda.

A seguito dell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, la Blue Panorama Airlines SpA in amministrazione straordinaria si costituì per proseguire il giudizio.

Con sentenza 9274/2015 del 15-7-2015 l’adito Tribunale accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma richiesta.

Con sentenza 662/2017 del 17-2-2017 la Corte d’Appello di Milano, decidendo sul gravame proposto dalla Unipol Assicurazioni SpA, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, ha ridotto a USD 57.084,00 la somma da pagare.

In particolare la Corte, per quanto ancora rileva, ha innanzitutto confermato, in base al tenore letterale dell’art. 547 cod. nav. (tenore ritenuto non in contrasto con l’intenzione del legislatore), l’applicabilità al caso di specie del termine biennale di prescrizione di cui all’art. 2952 c.c., in luogo di quello annuale previsto dall’art. 547 c.n., comma 1; al riguardo ha evidenziato che nel detto art. 547, comma 1 (ove era previsto il termine annuale) si faceva riferimento in genere ai diritti dell’assicurato, mentre nel comma 2 (ove si rinviava all’art. 2952 c.c., e quindi al termine biennale di prescrizione ivi previsto) si faceva specifico riferimento al diritto dell’assicurato al risarcimento del danno (e quindi all’indennizzo, quale quello richiesto nel caso in questione); correttamente, pertanto, il Tribunale, in forza del criterio di specialità, aveva ritenuto applicabile nella fattispecie in esame l’art. 547 c.n., comma 2 e quindi il termine biennale di prescrizione.

Ai riguardo la Corte ha inoltre osservato che la prescrizione era stata interrotta mediante denuncia del sinistro in data 6-3-2009, e quindi prima anche del termine annuale (il sinistro si era infatti verificato il *****), con conseguente assorbimento della questione sul termine (annuale o biennale) di prescrizione.

La Corte, poi, in ordine alla quantificazione dell’indennizzo, ha ritenuto che, in base a specifica clausola contenuta nella polizza integrativa in questione, doveva essere detratta la prevista “franchigia” di USD 50.000,00, sicchè l’indennizzo dovuto doveva essere ricalcolato nella somma di USD 57.084,00 (USD 107.084,00 meno USD 50.000,00).

Avverso detta sentenza la Unipol Assicurazioni SpA propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la Blue Panorama Airlines SpA in amministrazione straordinaria, che propone anche ricorso incidentale affidato ad un motivo, cui resiste con controricorso la Unipol Assicurazioni SpA.

In esito ad adunanza camerale del 13-2-2019, questa S.C., conformemente a quanto richiesto dal P.G. (che, comunque, nel merito, aveva concluso per l’accoglimento del ricorso), ha disposto la trattazione in pubblica udienza.

BPA SpA, in amministrazione straordinaria (già Blu Panorama spA, in amministrazione straordinaria) ed UnipolSai Assicurazioni SpA hanno presentato ulteriori memorie ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Unipol Assicurazioni SpA, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 547 c.n., si duole che la Corte territoriale, non rispettando nessuno dei criteri ai quali l’art. 12 preleggi, comma 1 impone di attenersi ai fini dell’interpretazione della legge, abbia ritenuto il diritto all’indennizzo prescrivibile in due anni, anzichè in un anno, come invece espressamente previsto dall’art. 547 c.n., comma 1; di conseguenza, poichè il primo atto di costituzione in mora successivo a quello della denuncia del marzo 2009 era stato posto in essere dalla Blue Panorama solo con lettera 14-10-2010 (e, quindi, dopo oltre un anno), la domanda di indennizzo doveva essere rigettata per intervenuto decorso del detto termine annuale di prescrizione.

Con il secondo motivo la Unipol Assicurazioni SpA, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2945 c.c., comma 1, e/o art. 2952 c.c., comma 4, nonchè -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, si duole che la Corte territoriale, dopo avere ritenuto interrotto il termine di prescrizione con la lettera del marzo 2009, abbia poi omesso ogni verifica in ordine al compimento di eventuali successivi ulteriori atti di costituzione in mora prima della notifica della citazione introduttiva del presente giudizio (notifica effettuata il 20-2-2012); così operando, la Corte aveva implicitamente attribuito ai detti avvisi di sinistro oltre che effetti interruttivi ex art. 2943, u.c., anche effetti sospensivi o addirittura impeditivi del decorso di un nuovo termine prescrizionale, disapplicando l’art. 2945 c.c., comma 1, ed erroneamente applicando all’assicurazione di un aeromobile contro i danni (quale quella in questione) il disposto dell’art. 2952 c.c., comma 4, dettato invece con esclusivo riferimento all’assicurazione della responsabilità civile.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Blue Panorama Airlines SpA in amministrazione straordinaria, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e/o falsa applicazione del contratto di assicurazione, si duole che la Corte territoriale, erroneamente interpretando la polizza in questione, abbia dedotto dall’indennizzo la somma di USD 50.000,00, quando invece le condizioni contenute nella detta polizza prevedevano non già un’ulteriore franchigia ma il limite massimo di responsabilità dell’assicuratore.

I due motivi del ricorso principale, da valutare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati.

L’interpretazione della Corte territoriale, secondo cui nella fattispecie in questione il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo è biennale, è contraria al tenore letterale della legge ed alla stessa intenzione del legislatore, e viola quindi l’art. 12 preleggi, comma 1 secondo cui “nell’applicare la legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”.

Ai sensi dell’art. 547 c.n., comma 1, applicabile anche alla navigazione aerea per espressa previsione dell’art. 1020 cit. codice, “i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono con il decorso di un anno”; con il comma 2 viene poi precisato che “fermo per il rimanente il disposto dell’art. 2952 c.c., per la prescrizione dei diritto al risarcimento dell’assicurato verso l’assicuratore, il termine decorre dalla data del sinistro ovvero da quella in cui l’assicurato provi di averne avuto notizia…”.

In base, poi, al richiamato art. 2952 c.c. (come modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 22 conv. in L. n. 221 del 2012), che disciplina in genere la prescrizione in materia assicurativa, “il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze” (comma 1); “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione… si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita, i cui diritti si prescrivono in dieci anni” (comma 2); nell’assicurazione della responsabilità civile, i termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo azione” (comma 3).

Alla stregua, pertanto, di quanto espressamente previsto dalle dette norme, e in particolare dal chiaro ed univoco disposto di cui all’art. 547 c.n., comma 1, non vi è dubbio che, in materia di contratto di assicurazione concernente la navigazione aerea (e marittima), il termine di prescrizione per tutti i diritti derivanti da detto contratto è quello annuale; nessuna distinzione in ordine ai diritti derivanti dal contratto di assicurazione aerea è prevista, invero, dalla su menzionata disposizione, sicchè è chiara l’intenzione del legislatore di prevedere, nella speciale materia aerea e marittima, un unico termine di prescrizione (quello annuale) per tutti i diritti derivanti dai contratti di assicurazione stipulati nelle dette materie; ed invero, se il legislatore avesse voluto introdurre una qualche distinzione, lo avrebbe espressamente e chiaramente esplicitato; tanto a maggior ragione ove si consideri che, al momento dell’entrata in vigore del codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione era unico (un anno) per l’art. 547 c.n. e per l’art. 2952 c.c., e quindi prescindeva dalla materia dei singoli contratti di assicurazione.

A fronte della norma di cui all’art. 547 c.n., comma 1, disciplinante la speciale materia della navigazione aerea, nessuna rilevanza può avere il diverso termine biennale previsto dall’art. 2952 c.c., comma 2, per la prescrizione in materia di assicurazione di tutti i diritti (ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio) derivanti dal contratto di assicurazione in genere; la natura di norma speciale della menzionata disposizione del codice della navigazione (specialità espressamente confermata dall’art. 1885 c.c.) comporta, infatti, la prevalenza della stessa rispetto alla norma generale contenuta nel codice civile, in base al criterio “lex specialis derogat generali”.

Il richiamo all’art. 2952 c.c., di cui alle parole “fermo per il rimanente il disposto dell’art. 2952 c.c.”, contenuto nell’art. 547 c.n., comma 2, non può, in alcun modo, riferirsi, come agevolmente desumibile proprio dalla stessa utilizzazione dell’espressione “rimanente”, nè alla durata del termine di prescrizione (già disciplinata, infatti, come detto, dal comma 1) nè al momento di decorrenza della prescrizione del diritto al r risarcimento dell’assicurato verso l’assicuratore (espressamente disciplinata dallo stesso art. 547 c.n., comma 2), ma concerne esclusivamente gli aspetti della prescrizione in materia di navigazione aerea non specificamente disciplinati dai detti commi, e quindi il decorso e la eventuale sospensione del termine di prescrizione nell’assicurazione della responsabilità civile (art. 2952 c.c., commi 3 e 4) ed il rapporto tra assicuratore ed eventuale suo riassicuratore (art. 2952 c.c., comma 5).

Va, quindi, affermato che, in materia di navigazione marittima ed aerea, in base alla lettera dell’art. 547 c.n. ed alla stessa intenzione del legislatore, il termine di prescrizione è di un anno per tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, e quindi anche per il diritto all’indennizzo dell’assicurato verso l’assicuratore in caso di verificazione dell’evento previsto in contratto.

Ciò posto, va tuttavia evidenziato che la Corte, pur affermando l’applicabilità nella specie del termine biennale, ha comunque rigettato l’eccezione di prescrizione anche nella rifiutata ipotesi di applicabilità del termine annuale, rilevando al riguardo che, rispetto al sinistro in questione, verificatosi nel *****, l’avviso del marzo 2009 costituiva atto interruttivo del detto termine annuale; in tal modo, tuttavia, la Corte ha erroneamente omesso di considerare che, in seguito all’interruzione del termine prescrizionale verificatasi in virtù della denuncia del marzo 2009, era iniziato a decorrere, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 1, un nuovo termine prescrizionale di un anno, e non ha quindi proceduto al dovuto riscontro di eventuali altri atti interruttivi entro l’anno dal marzo 2009; atti interruttivi che non risultano nemmeno prospettati dalla parte resistente, che nel controricorso (pag. 8) ha invero richiamato solo una comunicazione del 17 aprile 2009 della Milano Assicurazioni ed alcune comunicazioni della Blue Panorama del 14 e del 27 ottobre 2010, sicchè, nella specie, risulta accertato il decorso del termine annuale di prescrizione.

Nè può ritenersi che la detta denuncia del 6-3-2009 abbia integrato una sospensione (e non quindi un’interruzione) del corso del termine prescrizionale, posto che la sospensione, prevista nell’art. 2952 c.c., comma 4, riguarda solo e soltanto la specifica ipotesi dell’assicurazione della responsabilità civile (v., in relazione alla specificità della disposizione di cui all’art. 2952 c.c., comma 4, Cass. 17543/2018).

L’accoglimento del ricorso principale, riguardante la spettanza dell’indennizzo richiesto, comporta l’assorbimento di quello incidentale, concernente la misura dell’indennizzo medesimo.

In conclusione, pertanto, va accolto il ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale; per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2 non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettata la domanda introduttiva della Blue Panorama SpA (ora BPA SpA, in amministrazione straordinaria).

Per la novità della questione trattata, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio di merito ed al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; assorbito quello incidentale; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva della Blue Panorama SpA (ora BPA SpA, in amministrazione straordinaria); dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio di merito ed al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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