LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25495-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.F.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA A.
FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERA FILIPPI, giusta procura speciale depositata il 4/5/2018;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1080/2017 della CDMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositata il 23/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEDICINI ETTORE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che si riporta e chiede l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato COGLIATI DEZZA per delega dell’Avvocato BERLIRI che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1080/9/2017, depositata il 23 marzo 2017, non notificata, la CTR dell’Emilia – Romagna accolse l’appello proposto dalla signora G.F.R. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Reggio Emilia, che aveva invece respinto il ricorso della contribuente avverso l’atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni (impropriamente indicati in sentenza come “avvisi di accertamento”) seguito invece proprio alla notifica di avvisi di accertamento per IRPEF ed addizionali regionale e comunale, con riferimento agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007.
Questi ultimi avevano a loro volta tratto origine da verifica, conclusasi con relativo processo verbale di constatazione, compiuta dalla Guardia di Finanza, indotta dall’acquisizione, da parte dell’amministrazione fiscale francese, per il tramite degli strumenti previsti dalla Dir. n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e della Convenzione Italia – Francia del 5 ottobre 1989, di una lista di detentori di investimenti e disponibilità finanziarie in Svizzera, presso la HSBC Private Bank di ***** (c.d. lista *****), tra i quali secondo l’Ufficio figuravano i coniugi C.M. e G.F.R., che avevano effettuato movimentazioni all’estero soggette agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1990, n. 227.
La CTR ritenne che non fosse applicabile retroattivamente, con riferimento alle succitate annualità d’imposta oggetto di contestazione, in quanto disposizione avente carattere sostanziale, il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, comma 2, convertito con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102.
Avverso la succitata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La contribuente ha depositato procura speciale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciare sull’eccezione, formulata dall’Amministrazione finanziaria nel proprio atto di controdeduzioni in grado di appello, di novità e quindi d’inammissibilità del motivo formulato dalla contribuente per la prima volta con il ricorso di appello col quale si contestava l’applicabilità retroattiva del succitato D.L. n. 78 del 2009, art. 12, così come convertito nella L. n. 102 del 2009.
2. Con il secondo motivo, subordinatamente proposto, la ricorrente Amministrazione finanziaria lamenta violazione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, comma 2, nonchè falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, e dell’art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha accolto l’appello della contribuente sul presupposto della ritenuta natura sostanziale del succitato D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, con conseguente affermata inapplicabilità retroattiva della summenzionata norma ai pregressi anni 2005, 2006 e 2007 oggetto di accertamento.
3. Il primo motivo è fondato e va accolto.
3.1. Questa Corte ha chiarito che “In sede di giudizio di legittimità il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. può essere dedotto anche in relazione ad un’eccezione, alla duplice condizione che essa risulti formulata inequivocabilmente, in modo da rendere necessaria una pronuncia su di essa e che sia stata riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta” (cfr. Cass. sez. 2, 16 febbraio 2018, n. 3845; Cass. sez. 65, ord. 28 novembre 2014, n. 25299).
3.2. Entrambe le condizioni risultano soddisfatte, come risulta dal ricorso per cassazione dell’Amministrazione finanziaria, che, in ossequio al principio di autosufficienza, ha trascritto (si veda pag. 5 del ricorso) la relativa eccezione d’inammissibilità, formulata nel proprio atto di controdeduzioni in appello, del motivo col quale, per la prima volta solo con il ricorso in appello, la contribuente censurava l’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni in ragione della dedotta inapplicabilità del D.L. n. 78 del 2009, succitato art. 12, comma 2, agli anni d’imposta dal 2005 al 2007 anteriori alla sua entrata in vigore.
3.3. Sussiste in effetti il denunciato vizio di omessa pronuncia sulla relativa eccezione, non potendo neppure nella fattispecie in esame ravvisarsi il rigetto implicito della stessa nell’accoglimento dell’appello della contribuente, avendo omesso totalmente la sentenza della CTR di darne almeno conto, quanto alla sua proposizione, da parte dell’Amministrazione finanziaria.
4. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del primo motivo, restando assorbito il secondo, con rinvio alla CTR dell’Emilia – Romagna in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020