Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.546 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8423-2012 proposto da:

LOGISTICA BOCCATO GHIAIA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO AMATO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO;

– intimati –

e da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

LOGISTICA BOCCATO GHIAIA SRL, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 29/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA, depositata il 10/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 29/22/2011, depositata il 10 febbraio 2011, non notificata, la CTR del Veneto accolse parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della Logistica Boccato Ghiaia S.r.l. (di seguito la società) avverso la sentenza della CTP di Treviso, che aveva invece accolto integralmente il ricorso della società avverso avviso di accertamento ai fini IRPEG, IVA ed IRAP per l’anno 2003.

La CTR, nel confermare la legittimità sul piano formale dell’accertamento, rideterminò tuttavia, per quanto in questa sede ancora rileva, il maggior reddito accertato, rispetto a quanto oggetto di dichiarazione da parte della contribuente, in Euro 183.222,72, sulla base di perizia di parte depositata dalla contribuente medesima.

L’accertamento traeva origine da processo verbale di constatazione redatto dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate in cui, come rilievi principali, si evidenziava che, commerciando la società in materiali inerti, sarebbero risultate vendute più tonnellate di ghiaia di quelle che figuravano invece come acquistate, e che le vendite sarebbero state contrassegnate da una sostanziale antieconomicità, assicurando nella migliore delle ipotesi una redditività assolutamente irrisoria o venendo svolte addirittura in perdita.

Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che fosse pur sempre riferibile all’ambito dell’accertamento parziale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, l’accertamento di tipo induttivo svolto dall’Ufficio, come dalla stessa sentenza della CTR in questa sede impugnata espressamente riconosciuto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui ha accolto la prospettazione dell’Ufficio che, solamente con il ricorso in appello, ha ricondotto la metodologia accertativa utilizzata nell’ambito del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, per quanto riguarda le imposte dirette, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5, con riferimento all’IVA, in difformità al proprio stesso operato come trasfuso nella motivazione dell’avviso di accertamento oggetto d’impugnazione da parte della contribuente, con ciò avendo l’Amministrazione introdotto dunque una nuova eccezione non sollevata in primo grado.

3. Con il terzo motivo la società censura infine la sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la CTR sostanzialmente ignorato la documentazione, analitica mente indicata in ricorso, che ove debitamente esaminata, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, atteso che detta documentazione, peraltro su basi in parte ignorata dagli stessi verificatori e dall’Ufficio al momento dell’emissione dell’atto impositivo, era idonea a rilevare l’insussistenza dei due elementi (presunti acquisti in nero e presunte vendite sottocosto) sui quali era fondato l’accertamento erariale.

4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale a sua volta l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella parte in cui ha rideterminato il reddito ai fini IRPEG ed IRAP in misura inferiore a quanto accertato, sulla base di perizia tecnica di parte assunta come condivisa nelle sue “linee essenziali”, senza che potessero in alcun modo individuarsi nel tessuto argomentativo della decisione impugnata le ragioni di detta condivisione.

5. I primi due motivi addotti a sostegno del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi.

5.1. Essi sono infondati e vanno pertanto disattesi.

Questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 4 aprile 2018, n. 8406; Cass. sez. 5, 28 ottobre 2015, n. 21984) ha chiarito che “L’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicchè il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva”, senza pertanto che possa assumere rilievo alcuno il fatto che nel relativo avviso ci si riferisca al predetto art. 39 anzichè al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis.

5.2. A ciò consegue, sul piano processuale, che quanto addotto dall’Amministrazione nel ricorso in appello circa la natura dell’accertamento in termini di accertamento parziale, diversamente dal riferimento all’art. 39 contenuto nell’atto impositivo, non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa, come tale valutata dal giudice tributario d’appello.

6. Viceversa sono fondati sia il terzo motivo del ricorso principale della contribuente sia l’unico motivo addotto dall’Amministrazione finanziaria a fondamento del proprio ricorso incidentale.

6.1. Premesso, quanto al terzo motivo di ricorso principale, che esso soddisfa pienamente il requisito dell’autosufficienza, esso va accolto, sussistendone le condizioni secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 3, ord. 26 giugno 2018, n. 16812; Cass. sez. 6-5, ord. 28 settembre 2016, n. 19150) in relazione alla formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma n. 5, nel testo, applicabile ratione temporis al presente giudizio, anteriore alla modifica apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, avendo parte ricorrente, con riferimento alla documentazione dettagliatamente indicata in ricorso (pagg. 37 – 55), posto in rilievo l’evidenza di circostanze fattuali, sfuggite alla valutazione del giudice di merito, idonee a privare di fondamento quelle (acquisti in nero e vendite sottocosto del materiale inerte), assunte dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento presuntivo.

6.2. Quanto al motivo del ricorso incidentale, se da un lato, a completamento di quanto sopra osservato riguardo al terzo motivo di ricorso principale, non è dato comprendere, in assenza di ulteriori specificazioni, perchè il recepimento da parte della CTR della perizia di parte nelle sue “linee essenziali”, ad ulteriore illustrazione della documentazione prodotta, non abbia consentito l’integrale accoglimento delle ragioni della contribuente, dall’altro, in relazione all’abbattimento parziale da parte della decisione impugnata del reddito d’impresa rispetto a quello oggetto di accertamento, le ragioni della condivisione della perizia di parte, che il giudice è tenuto ad esporre riguardo alla formazione del proprio convincimento, si risolvono in maniera assolutamente insufficiente nell’indicazione del fatto che la perizia sia stata redatta da “tecnico del settore di chiara fama”.

7. La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del terzo motivi di ricorso principale e dell’unico motivo di ricorso incidentale, con rinvio per nuovo esame da parte della Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, che provvederà anche in ordine allè spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale in relazione al terzo motivo, rigettati i primi due ed accoglie altresì il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi di ricorso principale ed incidentale rispettivamente accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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