LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8077-2015 proposto da:
PACORINI SILOCAF SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 64, presso lo STUDIO ZINARELLI E ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO CAMPAILLA giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TRIESTE;
– intimato –
e da COMUNE DI TRIESTE in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE 200, presso lo studio dell’avvocato VICTOR UCKMAR, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ORESTE DANESE, CATERINA CORRADO OLIVA giusta delega a margine;
– controricorrente incidentale –
contro
PACORINI SILOCAF SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 323/2014 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE, depositata il 30/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAMPAILLA che si riporta al ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato CORRADO OLIVA che si riporta agli atti.
RILEVATO
CHE:
1. La società Pecorini Silocaf s.r.l. ricorre, con cinque motivi, nei confronti del Comune di Trieste per la cassazione della sentenza n. 323/1/2014 /2014, depositata il 30.07.2014 e non notificata, con la quale, in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento contenente la liquidazione dell’ICI, per gli anni di imposta 2006 e 2007 avente ad oggetto gli immobili siti nel porto franco di Trieste, la CTR del Friuli Venezia-Giulia riformava la sentenza del giudice di primo grado, rigettando l’appello proposto dall’ente contribuente, sul presupposto che i cespiti de quibus costituiti da magazzini e depositi – erano accatastati in categoria A/10,C/2, D/7,D/8 per cui “il problema non avrebbe nemmeno dovuto porsi”, in quanto l’accatastamento nella cat. E) non dipende dalla localizzazione degli immobili nell’ambito del porto o di una stazione di servizio, bensì dalla destinazione d’uso, sicchè non tutti gli immobili ubicati nel porto franco di Trieste per ciò solo possono essere accatastati in categoria E), in quanto molti di essi hanno destinazione commerciale ed industriale diverbi dalla finalità diretta al traffico marittimo.
In particolare, i giudici d’appello affermavano inoltre che la ricorrente non poteva godere della invocata esenzione dall’Ici, atteso che i cespiti era no già accatastati, con la conseguente esclusione dell’esenzione; ulteriormente argomentando che ogni questione relativa all’errato accatastamento avrebbe dovuto essere posta in altro giudizio con diverso legittimato passivo (Agenzia delle Entrate).
Resisteva con controricorso l’amministrazione comunale, proponendo ricorso incidentale fondato su tre motivi, illustrati con le memorie depositate il 25.10.2019..
Anche la ricorrente ha depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso” con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
CONSIDERATO
CHE:
2. Con il primo motivo, si lamenta violazione e /o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. B), e del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40 e ss., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il decidente omesso di considerare che gli immobili oggetto dell’atto impositivo erano privi di classificazione catastale e di rendita e per aver escluso la classificazione in categoria “E”, come accertato, al contrario, dalla CTR di Trieste con sentenza n. 311/2014, considerando i cespiti siti nel porto come stazioni per i servizi di trasporto terrestri e marittimi di cui al citato art. 7, i quali non posseggono autonomia funzionale rispetto agli immobili o ai fabbricati che fanno parte del complesso delle aree del terminal dato in concessione, citando all’uopo le circolari dell’Agenzia del territorio che escludono dall’imposizione Ici i compendi destinati al traffico marittimo.
Al fine, deduce la società che gli immobili per cui è causa non presentano autonomia funzionale rispetto alle altre porzioni immobiliari nè autonomia reddituale, in quanto componenti essenziali del terminal.
3. Con la seconda censura, che deduce violazione della L. n. 84 del 1994, artt. 6, 16 e 18, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la contribuente lamenta l’omessa valutazione delle caratteristiche di accessorietà e complementarietà dei locali rispetto alla destinazione d’uso del più ampio complesso in cui essi sono inseriti, in quanto compresi in un compendio destinato al traffico marittimo e ad operazioni strettamente necessarie alle attività portuali, classificabili dunque in categoria E). In particolare, afferma la ricorrente che la possibilità di ottenere la concessione per la gestione di infrastrutture portuali pubbliche comporta delle limitazioni alle modalità di utilizzo dei beni, che dovranno porsi nel solco delle finalità pubbliche perseguite dall’Ente concedente, la principale delle quali è quella di promuovere lo sviluppo dei traffici portuali.
In altri termini, ad avviso della contribuente, le aree comprese nel porto franco possono essere destinate ad un utilizzo diretto da parte delle pubbliche amministrazioni ovvero ad un utilizzo uti singuli da parte del concessionario privato che utilizza i locali per le operazioni portuali, garantendo l’incremento dei traffici (citato art. 18). Censura, inoltre, la ricorrente la decisione impugnata per non aver considerato la qualifica di operatore portuale della società, alla stregua dei, titoli concessori ed autorizzatori emessi dall’ente pubblico, qualifica che l’autorizza a svolgere l’attività di terminalista connesse a quelle portuali, il che avrebbe dovuto indurre a qualificare il compendio immobiliare di proprietà della ricorrente come una stazione di trasporto marittimo e dunque ad accertare il corretto classamento delle unità immobiliari in categoria “E”.
Sostiene la ricorrente che, in quanto titolare dell’autorizzazione a svolgere per conto terzi ” le operazioni portuali di sbarco” imbarco, carico…” e, quindi, della concessione demaniale marittima che le consente di disporre delle aree portuali di Trieste, essa può utilizzare le porzioni del demanio solo per lo svolgimento di dette attività.
A conforto della tesi sostenuta, la società evidenzia che dal tenore dei titoli abilitativi emerge che le aree detenute in concessione rappresentano un compendio destinato al traffico marittimo e ad operazioni ad esso strettamente connesse.
4.Con la terza censura, si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè omessa pronuncia sulla specifica eccezione di al n. 3 del ricorso come riproposto in appello, per avere i giudici territoriali omesso di pronunciarsi sulla dedotta violazione degli artt. 1-20 Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, dell’all. VIII, nonchè la violazione del decreto del Commissario Generale per il governo per il territorio di Trieste n. 29/1955 e, infine, sulla violazione degli artt. 4, 5 e 9 all. VII, e del D.Lgs. n. 29 del 1959, art. 7, ex art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo che la normativa speciale rubricata, rappresentando il recepimento di un obbligo internazionale assunto dall’Italia, prevalesse sulle norme nazionali o comunitarie, escludendo l’imposizione di dazi doganali, tasse o altri gravami di effetto equivalente, ad eccezione dei corrispettivi per i servizi resi, nell’ambito delle aree dei porti franchi.
Con la conseguenza che, non essendo l’Ici una imposta correlata ad alcun servizio reso dal Comune, essa equivarrebbe ad un gravame di natura fiscale sulle merci in transito nei magazzini.
5. Con il quarto motivo, si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè omessa pronuncia sulla specifica eccezione di al n. 4) del ricorso come riproposto in appello, per avere i giudici territoriali trascurato di esaminare l’eccezione relativa alla violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, atteso che con l’avviso, il Comune ha applicato una rendita presunta in base al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4, abrogato nell’anno 2006.
6. Con l’ultima censura, si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè omessa pronuncia sulla specifica eccezione di al n. 5) del ricorso come riproposto in appello, per aver omesso la CTR di valutare l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 7 Statuto del Contribuente nonchè della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, con la quale la contribuente lamentava la mancata indicazione delle specifiche norme applicabili, atteso che nella motivazione si legge che ” nelle more della regolarizzazione catastale…..al fine di evitare l’acclararsi di una fattispecie di esenzione di imposta sugli immobili privi di rendita non prevista dalla legge, è opportuno calcolare l’imposta sugli immobili privi di rendita in Euro 4,37 al mq”.
7. Il Comune di Trieste propone tre motivi di ricorso incidentale condizionato.
8. Con il primo ed il secondo, che deducono violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4), ovvero omessa motivazione sul punto in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ex art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè omessa pronuncia sulla questione della necessità della proposizione dell’appello incidentale, l’ente comunale assume che i giudici regionali non hanno deciso in ordine all’eccezione relativa all’inidoneità del richiamo nell’atto di appello alle argomentazioni svolte in primo grado, concernente l’esenzione Ici del porto franco e l’illegittima applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 comma 4.
9. Con la terza censura, l’amministrazione comunale lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4), ovvero omessa motivazione sul punto in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ex art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè omessa pronuncia sulla questione della necessità della proposizione dell’appello incidentale, dovendosi ritenersi insufficiente il richiamo della contribuente alle argomentazioni svolte in primo grado con riguardo al difetto di motivazione dell’atto opposto, doglianze non esaminate dal giudice di appello. In caso contrario, l’ente rappresenta per entrambe le censure il vizio di omessa pronuncia su questione proposta tempestivamente in sede di appello.
10. La prima censura del ricorso principale è inammissibile.
Con essa, infatti, la contribuente, pur lamentando formalmente una violazione dei principi di diritto, sostanzialmente chiede un accertamento degli elementi di fatto sotto il profilo del vizio di motivazione. A tale proposito il Collegio aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale: ” In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa”; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione” (Cass. n. 175 del 2016, n. 24155 del 2017).
Sotto un diverso profilo si condivide altresì il principio espresso dalla S.C. secondo cui: ” il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto a pena d’inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.” (Cass. n. 24298 del 2016).
Il motivo di doglianza ora esaminato non risponde ai requisiti ora richiamati, atteso che attraverso la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), la contribuente lamenta l’erronea ricognizione della fattispecie, sostenendo che, al contrario di quanto sostenuto dall’amministrazione comunale e di quanto accertato dal decidente, i cespiti oggetto degli avvisi di accertamento non risultavano accatastati nelle annualità considerate.
L’esame circa la fondatezza della censura presuppone, infatti, una rivisitazione delle prove al fine di giungere ad un accertamento dei fatti divergente da quello compiuta dal giudice di merito, atteso che la ricorrente propone una questione giuridica implicante accertamenti di fatto relativi alla documentazione prodotta nel corso dell’istruttoria procedimentale. Tuttavia non trascrive nè allega il contenuto della documentazione esaminata dalla CTR (visure catastali).
Vale osservare, ancora, che in materia di ricorso per cassazione, mentre l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare non è mai sindacabile in sede di legittimità, l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 115 medesimo codice, ma non anche con l’art. 360 c.p.c., n. 5, (Cass. nn. 9536 e 23940 del 2017; 11892/2016).
11. Le altre censure prospettate dalla contribuente non colgono la ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata.
In primo luogo, la natura della società contribuente, quale titolare di concessione demaniale avente ad oggetto un terminal portuale adibito al deposito, movimentazione e trasporto (teminalista) non è stata contestata dal Comune, nè è stata ritenuta rilevante dalla CTR, la quale ha affermato che la collocazione dei beni nell’area portuale non determinava ex se la destinazione di tutti i Cespiti alla finalità diretta al traffico marittimo, dovendosi distinguere questi da quegli immobili ove si svolgono attività di trasformazione e lavorazione, sbarco e spedizione delle merci e che dunque hanno una destinazione commerciale o industriale, non classificabili in categoria E) Ciò posto, vale osservare che la motivazione della CTR fonda la sua ratio decidendi non sulla qualifica della società, non oggetto di discussione, nè sull’assenza di strumentalità degli edifici (silos, magazzini, depositi) rispetto all’attività portuale, in quanto destinati all’esercizio dell’attività industriale nonchè alla movimentazione delle merci nell’area portuale.
In altri termini, il decidente, pur ammettendo l’esistenza della concessione demaniale e del titolo abilitativo ad operare nel porto franco, ha negato il rapporto di strumentalità tra immobili e operazioni marittime, attribuendo natura industriale alle attività svolte nei locali di proprietà della ricorrente ed estranee alla stazione per il trasporto.
Ma, soprattutto, ha fondato la decisione sulla circostanza che trattandosi di immobili accatastati negli anni 2005-2006, il provvedimento di attribuzione della rendita – vincola sia il contribuente che l’ente impositore, tenuto ad applicare per legge l’imposta sulla base della rendita, la quale costituisce il presupposto di fatto necessario per l’imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato, con la conseguenza che il contribuente, in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dal comune relativamente all’ICI, non può proporre doglianze relative alla determinazione della rendita, che avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa con diverso legittimato passivo (Agenzia del territorio).
E’ agevolmente evincibile da quanto appena sintetizzato che rispetto alla ratio decidendi di cui la commissione territoriale si è avvalsa – secondo cui i dati del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono un fatto oggettivo, ai fini dell’assoggettamento all’imposta e della determinazione del “quantum” dovuto, non contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti (comune e contribuente) del rapporto obbligatorio concernente l’imposta, fatta salva la facoltà del contribuente di chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela), ovvero di impugnare (in sede giurisdizionale) l’atto di accatastamento e/o di attribuzione della rendita, con naturale ripercussione (ed effetto vincolante per le parti del rapporto ICI) sul provvedimento definitivo – non è stata sollevata alcuna contestazione da parte della ricorrente, che su questa ratio decidendi non muove censure, limitandosi, su un piano astratto, a sostenere inammissibilmente col primo motivo una errata applicazione di legge, senza affrontare la questione dell’accatastamento degli immobili nel periodo 2005-2006 che la CTR ha posto a fondamento della decisione.
E’ utile precisare, al riguardo, che, con sentenza di questa Corte n. 20028/2015, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR n. 311/2014, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che – in giudizio tra l’autorità portuale e la società ricorrente da una parte e l’Agenzia del territorio dall’altra – riconosceva la categoria E “a diverse unità immobiliari” dell’area portuale, censite in catasto fabbricati, con provvedimento del 2011, nella categoria “D/7”.
La decisione n. 311/14, in particolare, ha riconosciuto la cat. “E” ad alcuni immobili siti nell’area portuale (ma si ignora se tra questi rientrassero anche alcuni dei beni di proprietà della società Romani & C.).
Detta sentenza è passata in giudicato successivamente alla sentenza impugnata con l’odierno ricorso, con la conseguenza che correttamente il decidente non ha tenuto conto della pronuncia emessa nei confronti dell’Agenzia, la quale, peraltro, aveva ad oggetto un atto di variazione di classamento del marzo 2011, mentre l’imposta comunale concernente le annualità 2005-2006 – richiesta dall’amministrazione comunale con atto opposto dalla società contribuente – si fondava sulla rendita catastale risultante dalle visure, divenuta incontestabile.
12. Il ricorso deve essere pertanto disatteso, assorbito quello incidentale condizionato.
14. Le spese seguono la soccombenza, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – a controparte.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovute.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale;
– Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio sostenute dal Comune di Trieste che liquida in Euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a come per legge;
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020