Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.557 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4086/2016 proposto da:

G.A., nata a ***** il ***** ed ivi residente in ***** (C.F.: *****), domiciliata in Canicattì (AG), alla Via Regina Elena n. 99, presso lo studio dell’Avv. Salvatore Lo Giudice (C.F.: *****), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo, studio dell’Avv. Gianluca Moncada, in Roma alla Via Amo n. 38;

– ricorrente –

contro

Riscossione Sicilia s.p.a.;

– intimata –

– avverso la sentenza n. 2581/25/2015 emessa dalla CTR Sicilia in data 15/06/2015 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica dell’8/11/2019 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;

udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero Dott. De Augustinis Umberto nel senso dell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

In data 12.09.2009 veniva notificata a G.A. una cartella di pagamento (n. 29120090006131049), con la quale il Concessionario per la Riscossione, la Serit Sicilia S.p.a., intimava il pagamento dell’ICI per le annualità 2003 e 2004 per complessivi Euro 605,00.

Avverso la detta cartella la contribuente proponeva impugnazione, eccependo l’illegittimità e l’infondatezza dell’atto per vizi propri, oltre che per vizi della procedura di notificazione, nulla contestando nel merito in ordine alle somme richieste dal concessionario.

Chiedeva, pertanto, l’annullamento dell’atto per i seguenti motivi: I) nullità della cartella per a) mancata notifica ed assenza della relata di notifica, b) mancata sottoscrizione ed omessa indicazione del responsabile del procedimento e c) mancata indicazione dell’organo, del termine e dell’autorità cui era possibile ricorrere; II) nullità della stessa cartella per violazione del termine perentorio decadenziale, D.P.R. n. 602 del 1973, ex artt. 17 e 25.

Il Concessionario non si costituiva in giudizio.

La Commissione di prime cure, con sentenza n. 53/04/11 emessa il 25.06.2010 e depositata il 28/01/2011, accoglieva parzialmente il ricorso, rigettando tutti i motivi del ricorso, eccetto l’eccezione relativa alla violazione del termine perentorio decadenziale D.P.R. n. 602 del 1973, ex artt. 17 e 25.

In particolare, la CTR osservava che per la notifica delle cartelle di pagamento aventi ad oggetto i tributi locali, in genere, tra cui l’imposta comunale sugli immobili (ICI), opera il termine quinquennale rispetto a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere eseguiti. Da ciò conseguiva che la pretesa erariale relativa all’anno 2003 doveva essere considerata prescritta, diversamente da quella relativa all’anno 2004, essendo avvenuta la notifica entro i termini quinquennali del 31.12.2009.

Con ricorso notificato al Concessionario per la Riscossione il 23.07.2011, G.A. proponeva appello avverso la detta sentenza, contestandola in relazione all’annualità 2004 ed articolando le medesime contestazioni già esposte nel ricorso originario.

La Serit Sicilia S.p.a. non si costituiva in giudizio.

Con sentenza del 15.6.2015 la CTR Sicilia rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (ex art. 2948 c.c., comma 4);

2) l’applicazione del termine breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni) era stata confermata dalla Cassazione, secondo cui i tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono “prestazioni periodiche” e, come tali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo citato, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale;

3) nel caso di specie, mentre la pretesa impositiva relativa all’annualità 2003 si era prescritta entro il 31.12.2008, quella relativa all’annualità successiva, 2004, si sarebbe prescritta soltanto dopo il 31.12.2009;

4) considerato, pertanto, che la notifica della cartella di pagamento relativa all’ICI 2004 era avvenuta in data 12.09.2009, doveva considerarsi legittima.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.A., sulla base di quattro motivi. Sebbene intimata, non ha svolto difese la Riscossione Sicilia s.p.a.

In prossimità dell’udienza pubblica, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 32, degli artt. 112 e 115 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la CTR considerato che l’agente della riscossione, non essendosi costituito in entrambi i gradi di merito, non aveva offerto alcun elemento probatorio a confutazione delle deduzioni attoree, soprattutto con riferimento alla validità della notifica dell’atto esattivo impugnato (relazione di notifica priva della data e non identificabilità del soggetto notificatore), e non aveva contestato specificamente i fatti affermati con il ricorso introduttivo, con la conseguenza che i giudici di seconde cure avrebbero dovuto annullare l’impugnata cartella di pagamento.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 112 del 1999, art. 39, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la CTR considerato che la concessionaria Serit non aveva assolto l’onere di chiamare in causa l’ente impositore.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e dell’art. 148 c.p.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la CTR considerato che la mancanza, nella relata di notifica consegnata al contribuente, della data di notifica determinava l’inesistenza giuridica della notificazione dell’atto impugnato, insuscettibile di sanatoria.

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e dell’art. 148 c.p.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la CTR considerato che la mancanza, nella relata di notifica consegnata al contribuente, delle generalità, qualità e sottoscrizione dell’agente notificatore determinava l’inesistenza giuridica della notificazione dell’atto impugnato, insuscettibile di sanatoria.

5. Dopo la presentazione del ricorso e prima dell’udienza fissata per la sua discussione, è stato emanato il D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018 (cd. decreto fiscale) che, all’art. 4, prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di Euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Detta disposizione, al comma 1, per l’esattezza prescrive che: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, (…) l’Agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate (…)”.

La cartella in esame rientra nello stralcio de quo, posto che è stata notificata in data 12 settembre 2009, come attestato in sentenza e nel ricorso, e che l’importo per il quale si procede, risultante dalla sentenza impugnata (sul punto non risultano deduzioni o contestazioni delle parti), è di Euro 605,00.

Deve darsi allora atto della cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d’ufficio, in assenza di richiesta di parte (Cass., Sez. 5, n. 11410 del 30 aprile 2019, non massimata).

6. Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese di lite vanno compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., alla luce delle ragioni della decisione.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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