Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.575 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11367/2014 R.G. proposto da:

C.O.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Arcifa e dall’avv. Mario Balsamo, con studio in San Giovanni La Punta vico Zappalà 5, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Sicilia (Palermo – Sezione staccata di Catania), Sez. 18, n. 09/18/13 del 20 settembre 2012, depositata il 29 gennaio 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2019 dal Consigliere Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

1. Letto il ricorso concernente una controversia relativa alla impugnazione proposta dal contribuente di un avviso di accertamento per operazioni commerciali con la società Co.Be.Vi. srl dall’Ufficio ritenute inesistenti;

2. Visto che l’amministrazione non si è costituita;

3. Vista l’istanza del 18 aprile 2018 con il quale la parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio in ragione dell’allegato accordo di conciliazione giudiziale del quale si prende atto;

4. Ritenuto che stante la mancata costituzione della parte intimata non occorra provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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