Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.576 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21189/2014 R.G. proposto da:

Ricami M.M. di M.M. & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante por tempore, M.M. e E.V., tutti elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. Valeriano Tascini, con studio in Perugia, piazza Piccinino 10, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale dell’Umbria (Perugia), Sez. 4, n. 216/04/13 del 14 ottobre 2013, depositata il 28 ottobre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2019 dal Consigliere Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

1. Letto il ricorso proposto dalla società Ricami M.M. di M.M. & C. snc e dai soci M.M. ed E.V. concernente una controversia relativa all’impugnazione proposta dalla società avverso l’avviso di accertamento per maggiori ricavi e dai soci per i rispettivi accertamenti di maggior reddito di partecipazione;

2. Preso atto che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

3. Letto l’atto di rinuncia del 29 marzo 2018 con il quale le parti ricorrenti, premesso di aver definito le proprie pendenze come da documentazione allegata (rottamazione cartelle), dichiaravano di rinunciare al ricorso (come atto dovuto D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, comma 2), chiedendone l’estinzione a spese compensate;

4. Letta la memoria di parte ricorrente del 25 febbraio 2019;

5. Ritenuto che in considerazione delle ragioni di definizione della controversia sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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