Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.577 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21189/2014 R.G. proposto da:

Framotel Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante por tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Aurealiana 53, presso l’avv. Antonino Strano, rappresentata e difesa dagli avv. Tiziana Milana e Alessandro Finazzo, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Sciacca, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Cesi 72, presso l’avv. Paolo De Angelis, rappresentato e difeso dall’avv. Pellegrina Falco, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Sicilia (Palermo), Sez. 25, n. 1116/25/14 del 31 marzo 2014, depositata il 2 aprile 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2019 dal Consigliere Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

1. Letto il ricorso proposto dalla società Framotel Italia S.p.A. avverso il Comune di Sciacca per una controversia concernente l’impugnazione proposta avverso una cartella di pagamento ai fini TARSU per l’anno 2007;

2. Preso atto che il Comune di Sciacca si è costituito con controricorso;

3. Letto l’atto di rinuncia del 19 ottobre 2017 con il quale la società ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso avendo provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto, chiedendo l’estinzione del giudizio a spese compensate;

4. Letto l’atto di adesione del 12 febbraio 2019 con il quale l’ente locale dichiara di aderire alla rinuncia al ricorso formulata dalla parte ricorrente, chiedendo l’estinzione del giudizio a spese compensate;

5. Ritenuto che in ragione dell’adesione alla rinuncia da parte dell’ente locale intimato sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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