Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.578 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28897/2014 R.G. proposto da:

A.F., elettivamente domiciliata in Roma, via Berengario 10, presso l’avv. Paola Cecchetti, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Martini, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– intimata costituita –

avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio (Roma), Sez. 9, n. 343/09/13 del 22 marzo 2012, depositata il 28 ottobre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2019 dal Consigliere Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

1. Letto il ricorso proposto da A.F. per una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2001 con il quale le si contestava la mancata dichiarazione di una plusvalenza derivante da cessione d’azienda;

2. Preso atto che l’Agenzia delle entrate si è limitata a depositare un atto di costituzione senza notificare controricorso;

3. Letta l’istanza della parte ricorrente del 22 febbraio 2019 con la quale si deposita la domanda di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, con le ricevute dei pagamenti effettuati, chiedendo l’estinzione del giudizio;

4. Vista la comunicazione dell’Agenzia delle entrate Direzione provinciale ***** di Roma che attesta la regolarità della definizione della lite dichiarando che deve ritenersi cessata la materia del contendere;

5. Ritenuto che in ragione del mancato esercizio di un’utile attività difensiva da parte dell’intima non debba provvedersi sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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