Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.579 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1086/2015 R.G. proposto da:

A.G., nella qualità di erede universale di D.D., elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita 1, presso l’avv. Silvio Bozzi, che la rappresenta e difende giusta procura speciale per atto notaio M.C. del *****, rep. n. *****;

– ricorrente –

contro

Comune di Latina, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Salaria 400, presso l’avv. Silvia Scopelliti, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Cavalcanti, giusta delega in calce all’atto di costituzione;

– intimato –

costituito avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio (Roma Sezione staccata di Latina), Sez. 39, n. 3464/39/14 del 13 maggio 2014, depositata il 22 maggio 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 novembre 2019 dal Consigliere Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione della cartella per ICI 2002 emessa a carico di D.D., dante causa dell’attuale ricorrente, nel corso del giudizio proposto dal contribuente avverso il relativo avviso di accertamento (n. ***** del 2007), che la CTP Latina aveva ritenuto insufficientemente motivato e quindi annullato. Preso atto di siffatta decisione il Comune, agendo in autotutela, emetteva un nuovo avviso di accertamento (n. ***** del 2009), riducendo la pretesa tributaria originaria: anche il nuovo avviso era impugnato dal contribuente, che ne deduceva la tardività per essere scaduti i termini di accertamento dell’Ici per l’anno 2002, ed era annullato dalla CTP Latina in accoglimento dell’impugnazione;

2. Il giudizio di primo grado relativo all’impugnazione della cartella di pagamento emessa in corso di causa (nel giudizio relativo all’impugnazione dell’avviso di accertamento n. ***** del 2007) – e prima della riduzione della pretesa tributaria in autotutela (attuata con l’emissione dell’avviso di accertamento n. ***** del 2009) – si concludeva con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L’appello del comune era parzialmente accolto, stabilendo la CTR, con la sentenza in epigrafe, che il ruolo dovesse ritenersi valido nei limiti di quanto stabilito dall’atto di accertamento n. ***** del 2009 (quest’ultimo peraltro in altra sede giudiziaria annullato con sentenza poi passata in giudicato per mancata riassunzione del relativo giudizio);

3. Avverso tale sentenza l’erede del contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. Il Comune non ha notificato controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione ed ha successivamente prodotto memorie;

4. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che il giudice di merito non abbia dichiarato l’illegittimità derivata del ruolo emesso sulla base dell’avviso di accertamento presupposto (n. ***** del 2007) perchè quest’ultimo era stato annullato (sia dalla CTP Latina pronunciandosi, in primo grado, sulla specifica impugnazione del ruolo in questione, sia dall’ente locale in sede di autotutela);

5. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di osservare che: “Nel processo tributario il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente, stante l’inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale, senza che, peraltro, il diritto di difesa dello stesso contribuente sia violato dall’eventuale riedizione del potere da parte dell’Amministrazione finanziaria, a fronte della quale potrà essere proposta impugnazione contro il nuovo atto impositivo” (Cass. n. 33587 del 2018). Nel caso di specie la cartella impugnata era rimasta del tutto priva di titolo per l’avvenuto annullamento (per via giudiziaria e per esercizio del potere di autotutela da parte dell’ente locale) dell’atto presupposto (l’accertamento n. ***** del 2007). Nè avrebbe potuto giustificarsi una “sopravvivenza” della stessa cartella sulla base dell’accertamento n. ***** del 2009 emesso a seguito del ricordato esercizio del potere di autotutela da parte dell’ente locale, sia perchè tale atto non faceva formalmente parte del giudizio di impugnazione della cartella, sia perchè anche tale atto era stato annullato in separato giudizio con sentenza passata in giudicato (per mancata riassunzione del relativo giudizio), come fa fondatamente rilevare il secondo motivo del ricorso qui in esame, anch’esso meritevole quindi di accoglimento;

6. Il ricorso deve essere pertanto accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente. L’ente locale va condannato alle spese della presente fase del giudizio, compensate quelle della fase di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Condanna l’ente locale alle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate le spese della fase di merito.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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