Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.580 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9618/2015 R.G. proposto da:

Idroteam S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia 66, presso lo studio Fantozzi & Associati, rappresentata e difesa dall’avv. prof.

Augusto Fantozzi e dall’avv. Lucia Montecamozzo, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 20, n. 5159/20/14 del 26 settembre 2014, depositata il 6 ottobre 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 novembre 2019 dal Consigliere Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

1. Letto il ricorso proposto dalla società Idroteam S.p.A. per una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento per maggiori imposte IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2007;

2. Preso atto che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

3. Letta l’istanza della parte ricorrente del 7 marzo 2018 con la quale la parte ricorrente dichiara di aver aderito ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, alla definizione agevolata dei ruoli medio termine emessi e di aver corrisposto per intero la somma liquidata da Equitalia, sicchè dichiara di rinunciare al ricorso e chiede l’estinzione del giudizio a spese compensate;

4. Vista la documentazione allegata all’istanza;

5. Ritenuto che in considerazione delle ragioni di definizione della controversia sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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