Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.585 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24591/2017 R.G. proposto da:

Comune di Latina, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 388, presso l’avv. Silvia Scopelliti, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Cavalcanti giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., in qualità di erede universale di D.D., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Barberini 12, presso gli avv.ti prof.ri Fabio Marchetti e Federico Rasi, che la rappresentano e difendono giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio (Roma Sezione staccata di Latina), Sez. 39, n. 5869/39/16 del 9 aprile 2015, depositata il 10 ottobre 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 novembre 2019 dal Consigliere Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione della cartella relativa ad ICI 1999, 2000 e 2001, cui la parte contribuente ( D.D., prima, e A.G., erede, poi) opponeva difetto di motivazione, duplicazione d’imposta rispetto a tre immobili elencati nei presupposti avvisi di accertamento, e mancata considerazione degli importi già corrisposti;

2. Il ricorso era rigettato in primo grado. Nel giudizio d’appello la parte contribuente produceva le sentenze (passate in giudicato) con le quali si dava atto che tre unità immobiliari indicate come distinte negli avvisi di accertamento, erano state soppresse e confluite in un unico subalterno. L’ente locale dava atto di ciò, e depositava il correlato atto di sgravio parziale a valere per riduzione della pretesa tributaria: la CTR sulla base dell’atto di sgravio – probabilmente equivocando sul carattere parziale dello sgravio – dichiarava cessata la materia del contendere;

3. La parte contribuente ricorreva per cassazione e la Suprema Corte, con ordinanza n. 7296 del 2014, in accoglimento del ricorso, riconosciuta l’errore commesso dal giudicante, cassava la sentenza di cessazione della materia del contendere con rinvio al giudice di merito per il riesame delle “questioni dedotte in controversia con l’atto d’appello”;

4. Il giudice di rinvio accoglie il ricorso proposto dalla parte contribuente con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il Comune di Latina propone ricorso per cassazione con due articolati motivi, illustrati anche con memoria, lamentando sostanzialmente l’inosservanza di quanto stabilito dalla Suprema Corte per l’esame da condurre nel giudizio di rinvio;

5. Con i due motivi di ricorso, che per ragioni di connessione logica, devono essere esaminati congiuntamente la parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 384 c.p.c. e, in particolare, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e dell’art. 2909 c.c., per non avere il giudice di rinvio ottemperato a quanto indicato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 7296 del 2014 e cioè non aver esaminato “le ragioni per le quali il contribuente assumeva che le cartelle fossero illegittime anche per la residua somma pretesa e non oggetto dello sgravio parziale promesso dall’Amministrazione”;

6. Il ricorso è per questo aspetto fondato, in quanto il giudice di rinvio mostra di aver persistito nell’equivoco di considerare illegittimi gli avvisi di accertamento (nella loro totalità) perchè così dichiarati in ipotesi dalle sentenze n. 655/39/08, 656/39/08 e 657/39/08 senza considerare che una parte dei citati avvisi, come emergeva dalla mera lettura dei dispositivi e del conseguente provvedimento di sgravio parziale emesso dall’ente locale, restava intoccato. Con riferimento alle ragioni che la contribuente avrebbe opposto alla pretesa tributaria, infatti, la sentenza impugnata ritiene vi sia “la illegittimità della cartella per difetto di motivazione, vuoi in relazione al contenuto della cartella vuoi in relazione al venir meno dei presupposti di essa atteso che gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 1999, 2000 e 2001 emessi nei confronti di D. (avvisi che hanno dato corso alla cartella in discussione) sono stati dichiarati illegittimi (a seguito di ricorsi del contribuente con le sentenze n. 655/39/08, 656/39/08 e 657/39/08 emessa dalla CTR di Roma, divenute irrevocabili”;

7. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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