Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.587 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3774/2018 R.G. proposto da:

Nera S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore”

elettivamente domiciliata in Roma, via Cassiodoro 1/a, presso l’avv. Mario Annecchino, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Costruzioni Generali cav. B.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tagliamento 53, presso l’avv. Nicola Di Pierro, che, unitamente all’avv. Marco Giorgio e all’avv. FRANCESCO CASELLATI la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale dell’Emilia Romagna (Bologna), Sez. 8, n. 1965/08/17 del 12 maggio 2017, depositata il 19 giugno 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 novembre 2019 dal Consigliere Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione dell’ingiunzione emessa dalla società concessionaria del servizio per il pagamento delle somme dovute dalla società contribuente per la TIA relativa al cantiere edile da essa gestito nel comune di Medicina: ragione di opposizione era la circostanza che la società non avrebbe realizzato, a suo dire, alcuna occupazione soggetta a imposizione;

2. Il ricorso era accolto in primo grado. La società concessionaria del servizio proponeva appello, lamentando anche, tra l’altro, che fosse stato annullato l’intero atto impugnato nonostante per parte di esso, relativo al canone di somministrazione dell’acqua, il giudice tributario difettasse di giurisdizione: ma l’appello era respinto con la sentenza in epigrafe che confermava la decisione di prime cure. Avverso tale sentenza la società concessionaria propone ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati anche con memorie. Resiste la società contribuente con controricorso;

3. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, con riferimento al disposto annullamento integrale dell’atto impositivo nonostante rispetto alle somme nello stesso contemplate per il canone acqua il giudice tributario difettasse di giurisdizione;

4. Il motivo è inammissibile essendo formulato in maniera generica senza che fosse riportato nel ricorso il contenuto specifico dell’atto relativo alle somme dovute per il canone acqua con i relativi conteggi;

5. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 e del Regolamento comunale, art. 7, per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti;

6. Va subito escluso che il motivo sia inammissibile in base al dedotto principio di non contestazione relativo alla supposta non istituzione del servizio di raccolta rifiuti. Invero secondo l’orientamento di questa Corte chi si intenda denunciare l’omessa considerazione della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto degli atti difensivi avversari “evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto” dedotto (Cass. n. 12840 del 2017): mentre “spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” senza che vi sia spazio per un sindacato da parte del giudice di legittimità (Cass. n. 3680 del 2019). Di tutto ciò nel caso di specie non v’è traccia;

7. Quanto alla fondatezza del motivo basta ricordare che secondo l’orientamento di questa Corte la TIA “è dovuta nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale salva l’applicazione sulla stessa, così come determinata dagli enti locali, di un coefficiente di riduzione proporzionale di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”: “ciò anche, con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (Cass. n. 17622 del 2016; n. 9790 del 2018; n. 23669 del 2019);

8. Nel caso di specie la società contribuente non ha dato prova di aver dichiarato, nè dimostrato, alcuna ragione di esenzione o riduzione dell’imposta. D’altra parte – e qui veniamo al terzo motivo di ricorso sulla contraddittorietà della sentenza, in verità assorbito, insieme al quarto motivo (dedotto solo in via subordinata) da quanto rilevato a proposito dell’esame del secondo motivo – emerge positivamente dalla sentenza impugnata che, contrariamente alla ipotesi della supposta assoluta inattività del cantiere, risultava effettuato sia l'”inghiaiamento” sia il montaggio di “scheletri strutturali dei prefabbricati”;

9. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente, la quale deve essere condannata alle spese della presente fase del giudizio, compensate quelle della fase di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente, che condanna alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.300,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate le spese della fase di merito.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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