LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7362/2018 R.G. proposto da:
N.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Golametto 2, presso l’avv. Gianfranco Squillace, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Maria Capalbo giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Regionale della Calabria (Catanzaro), Sez. 3, n. 2428/03/17 del 17 luglio 2017, depositata l’11 agosto 2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 novembre 2019 dal Consigliere Raffaele Botta.
FATTO E DIRITTO
1. La controversia concerne l’impugnazione di cartella di pagamento notificata per il pagamento di somme a titolo di Tarsu relativa agli anni 2005-2009, avverso la quale il contribuente opponeva la prescrizione del credito per gli anni 2005, 2006 e 2007, e l’illegittimità della cartella per mancata notifica dell’avviso di accertamento presupposto;
2. Il ricorso era respinto in primo grado e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi. L’ente locale non si è costituito;
3. Con il primo motivo il contribuente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato);
4. Il motivo è inammissibile perchè formulato in modo generico senza che siano specificati quali domande sia state formulate senza ottenere la corrispondente e attesa pronuncia e le ragioni per le quali, tali supposte domande, se valutate, avrebbero portato a una diversa soluzione della controversia;
5. Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546, artt. 23, 24 e 32 e dell’art. 2697 c.c. nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia in ordine alle non valutate conseguenze della tardività della costituzione dell’ente locale;
6. Il motivo, ove si volesse prescindere dalla inammissibile deduzione contestuale del vizio di motivazione e del vizio di violazione di legge (Cass. n. 26874 del 2018), è infondato in quanto “Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicchè permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi del detto decreto, artt. 24 e 32” (Cass. n. 2585 del 2019);
7. Con il terzo motivo, il contribuente denuncia violazione degli artt. 83 e 125 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia in ordine al difetto di rappresentanza e/o di ius postulandi in capo agli incaricati di rappresentare e difendere in giudizio il Comune;
8. Ancora una volta la censura si palesa inammissibile per deduzione contestuale del vizio di motivazione e del vizio di violazione di legge (Cass. n. 26874 del 2018), ma anche per la mancanza di autosufficienza non essendo dedotto come e quando (e con quale atto) l’eccezione cui si fa riferimento sia stata sollevata, nè essendo riportati nel ricorso gli estremi e la letterale portata della delega supposta inefficace (e sulla base di quale normativa);
9. Con il quarto motivo il contribuente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento sostanzialmente alla motivazione della cartella impugnata e alla notifica dell’atto presupposto, che il giudice di merito avrebbe arbitrariamente “individuato nel fantomatico avviso di accertamento n. 807 del 30.7.2009”;
10. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non è riportato nel ricorso il contenuto della cartella impugnata della quale si deduce il difetto di motivazione, tanto più che sia il giudice di primo grado, che il giudice d’appello hanno esplicitamente negato la sussistenza di un siffatto vizio, mentre la parte ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; n. 20994 del 2019);
11. Il ricorso deve essere pertanto respinto. In ragione della mancata costituzione della parte intimata non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020