LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17404/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Fiera di Padova Immobiliare S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni 288, presso l’avv. Michela Reggio d’Aci, che, unitamente all’avv. Alessandro Pizzato la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale del Veneto (Venezia –
Mestre), Sez. 26, n. 34/26/13 del 13 maggio 2013, depositata il 20 maggio 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21 novembre 2019 dal Consigliere Raffaele Botta.
FATTO E DIRITTO
1. La controversia concerne l’impugnazione da parte della società contribuente di quattro avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia del Territorio di Padova riguardanti la riclassificazione dal gruppo E alla categoria D/8 degli immobili costituenti il gruppo fieristico di Padova, contestati per a) difetto di motivazione, b) difetto del presupposto normativo per la riclassificazione operata, c) inconsistenza del valore venale attribuito;
2. Il ricorso era accolto in primo grado in punto di merito ritenendo il giudicante non condivisibile il principio assunto dall’Ufficio per la riclassificazione. La decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe, che rigettava tanto l’impugnazione principale quanto l’impugnazione incidentale proposte avverso la sentenza di prime cure. Avverso la sentenza d’appello l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste la società contribuente con controricorso, illustrato anche con memoria;
3. Dei due motivi di ricorso proposti dall’amministrazione risulta assorbente il primo essendo chiaro che la materia del contendere riguarda la corretta attribuzione della categoria catastale ai padiglioni fieristici di proprietà della società contribuente;
4. In proposito appare decisivo a favore della fondatezza della censura argomentata dalla parte ricorrente l’orientamento espresso da questa Corte che ha formulato il seguente principio: “L’immobile “fieristico”, in cui sono svolte manifestazioni di promozione economica ovvero culturale e sportiva, nonchè spettacoli in genere, ha carattere commerciale, per cui non può essergli attribuita la categoria catastale E, esclusivamente prevista per immobili sostanzialmente considerati “extra commercium” e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili; nè lo stesso è riconducibile alle anteriori categorie A, B, C, poichè, rispetto a queste, ha una destinazione diversa. Ne consegue che gli immobili “fieristici” vanno necessariamente inquadrati nella speciale categoria D/3" (Cass. n. 8773 del 2015). Questa posizione – che trova un riscontro anche nella circolare dell’amministrazione finanziaria n. 4 del 16 maggio 2006 – risulta essere stata condivisa nella risposta scritta del 16 febbraio 2017 all’interrogazione parlamentare a risposta immediata in commissione 5-10599, nella quale è stato precisato che laddove “non si tratti di immobili costituiti prevalentemente da aree scoperte, ma di più fabbricati ed aree con diverse utilizzazioni sia riguardo all’uso specifico che alla periodicità dello stesso uso nell’arco dell’anno, è necessario provvedere alla suddivisione del complesso in relazione alle diverse porzioni a destinazione omogenea, attribuendo a ciascuna di esse la corretta categoria catastale di tipo commerciale (D/8 o C/1), al fine di individuare, separatamente, gli immobili destinati alla mera esposizione delle merci e ai servizi strettamente correlati (quali biglietteria, padiglioni espositivi eccetera) e quelli ad altra destinazione (quali quelli destinati alla vendita di beni e servizi)”. L’atto parlamentare in questione stante la diversa incidenza sul bilancio dello Stato della classificazione in categoria D degli immobili in questione rispetto a quella in categoria E proposta dagli interroganti evidenzia la necessità di un apposito provvedimento legislativo in questo senso, che effettivamente manca;
5. Deve essere quindi accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR Veneto in altra composizione.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020