Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.598 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22793/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Savona Terminals S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via E. Gianturco 6, presso l’avv. Filippo Sciuto, che, unitamente all’avv. Vito Stucci, la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Liguria (Genova), Sez. 2, n. 156/02/14 del 16 dicembre 2013, depositata il 7 febbraio 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2019 dal Consigliere Dott. Botta Raffaele;

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia del Territorio di Savona rettificava in D/8 la categoria catastale di un capannone – destinato ad attività di custodia di cellulosa e sito in un’area immobiliare nel Porto di Savona e concessa dall’Autorità portuale – che la società contribuente nella denuncia DOCFA aveva ritenuto corretto collocare in E/1, dovendosi l’immobile considerare privo di autonoma redditualità in quanto finalizzato all’attività di carico e scarico merci;

2. Il ricorso era respinto in primo grado, ma la decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe che annullava l’avviso di accertamento impugnato. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste la società contribuente con controricorso, illustrato anche con memoria;

3. Dei due motivi di ricorso presenta valore assorbente il secondo (violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 2 e dell’art. 14 preleggi) che censura, con riferimento al principio di diritto affermato, l’esegesi del giudice di merito di una norma il cui scopo precipuo è quello di evitare indebite assimilazioni con categorie catastali esenti;

4. Questa situazione da un lato esclude che possa parlarsi di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza in quanto dalla sentenza impugnata emerge con chiarezza che era pacifico tra le parti che la destinazione dell’immobile della cui classificazione si controverte “è quella di ricovero e di custodia di materiale destinato all’imbarco e allo sbarco e che esso (immobile) è allocato all’interno dell’area portuale”, dall’altro impone di ritenere fondata la censura illustrata sulla base del costante orientamento di questa Corte secondo cui “in tema di ICI, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conv. dalla L. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità. (Nella specie, in applicazione del principio la S.C. ha ritenuto assoggettati ad ICI i locali magazzini utilizzati dalle società imprenditrici “terminaliste”, concessionarie del suolo, per le attività di movimentazione, stoccaggio, deposito, imbarco e sbarco di merci)” (Cass. n. 10674 del 2019);

5. Si deve peraltro escludere, per il carattere innovativo che deve essere ad esse riconosciuto, l’applicabilità nella fattispecie delle disposizioni di cui alla L. n. 205 del 2017, art. 1, commi 578 e 579 che riconoscono a decorrere dal 1 gennaio 2020 la possibilità di ottenere, a seguito di specifica istruttoria, la classificazione in E/1 dei depositi allocati in area portuale e strettamente funzionali alle operazioni e servizi portuali di cui alla L. n. 84 del 1994, art. 16;

6. Pertanto in accoglimento del ricorso deve cassarsi la sentenza impugnata e la causa – poichè risulta dalla stessa sentenza impugnata, come già detto, essere pacifico tra le parti che la destinazione dell’immobile della cui classificazione si controverte era “quella di ricovero e di custodia di materiale destinato all’imbarco e allo sbarco” in un immobile “allocato all’interno dell’area portuale” – può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della società contribuente, che va condannata alle spese della presente fase del giudizio, compensate quelle della fase di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente, che condanna alle spese della presente fase del giudizio liquidate in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese generali e oneri accessori, compensate quelle della fase di merito.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 15 gennaio 2020

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