Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.604 del 15/01/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 125/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Fondazione G.B. Bianchi ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia 213, presso l’avv. Raffaele Bava, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Pio Contessa giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia (Milano – Sezione staccata di Brescia), Sez. 64, n. 5495/64/14 del 7 ottobre 2014, depositata il 21 ottobre 2104, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2019 dal Consigliere Dott. Botta Raffaele.

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione della rettifiche dei valori attribuiti dall’ente contribuente nella denuncia DOCFA relativa alla RSA sita in comune di Toscolano Maderno e alla centrale elettrica sita in comune di Breno: l’avviso di accertamento in rettifica era contestato a) vizio di motivazione, b) illegittimità dell’attribuzione della categoria catastale D/4 in luogo di quella B/1;

2. Il ricorso era accolto in primo grado. L’appello dell’Ufficio era dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi di impugnazione. Avverso la sentenza d’appello l’Ufficio propone ricorso per cassazione con unico motivo.

Resiste l’ente contribuente con controricorso, illustrato anche con memoria;

3. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, lamentando l’erroneità della decisione impugnata. L’atto di appello conteneva, ad onta di quanto ritenuto dalla CTR, i requisiti di specificità utili ai fini della proposizione dell’impugnazione;

4. Il motivo è fondato.

E’ nota la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza (Cass. n. 3064/12; Cass. n. 14908/14; Cass. n. 30525/2018).

A tali principi non si è attenuto il giudice di appello che ha tralasciato di considerare la puntuale esposizione delle ragioni di dissenso alla sentenza di prime cure esposte dalla società contribuente nell’atto di appello, puntualmente riportato nel ricorso;

5. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione che provvederà anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR Lombardia in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 15 gennaio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472