Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.6175 del 05/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5921/2018 proposto da:

S.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE SANSO’;

– ricorrente –

contro

ARCA SUD SALENTO, in persona dell’amministratore unico C.A. legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in LECCE, VIA S.TRINCHESE 61 D, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA PEZZUTO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 815/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 07/08/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 7/8/2017, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, disattesa la domanda proposta da S.A. per la disapplicazione del provvedimento con il quale lo IACP di Lecce aveva comunicato all’attrice la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti, in ragione della morosità della S., ha condannato la conduttrice, in accoglimento della domanda riconvenzionale dello IAPC, al pagamento dei canoni non corrisposti;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, superata ogni questione pregiudiziale di carattere rituale, ha evidenziato come la conduttrice non avesse mai corrisposto alcunchè, per diversi anni, a titolo di canoni di locazione, rendendosi in tal modo irrilevante l’invocazione, da parte della S., del diritto di avvalersi della facoltà prevista dalla L.R. Puglia n. 54 del 1984, art. 17, per il differimento (limitato a soli sei mesi prorogabili per altri sei mesi) della risoluzione della locazione in relazione all’eventuale temporanea impossibilità del conduttore di corrispondere i canoni di locazione per ragioni di reddito o di condizioni personali;

che, avverso la sentenza d’appello, S.A. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

che l’Arca Sud Salento (già IACP di Lecce) resiste con controricorso;

che in data 19/11/2019 è pervenuta alla Cancelleria della Corte di cassazione una dichiarazione, di apparente provenienza dal difensore della parte controcorrente, avente a oggetto un’asserita rinuncia al ricorso ad opera di parte ricorrente;

che, secondo quanto risultante dalla corrispondente attestazione resa in pari data dalla Cancelleria di questa Corte, non risulta depositata alcuna rinuncia al ricorso;

considerato che l’odierno ricorso deve ritenersi inammissibile, siccome privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, al riguardo, rileva il Collegio come detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, debba consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01);

che, sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata;

che l’assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell’odierno ricorso (con particolare riguardo alle ragioni illustrate: 1) dallo IACP a fondamento della resistenza spiegata in primo grado; 2) dal giudice di primo grado a fondamento della decisione emessa sulle domande delle parti; 3) dalla S. nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado; 4) dal giudice d’appello a fondamento della decisione impugnata in questa sede) ne impone la dichiarazione di inammissibilità;

che non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, attesa la tardività della notificazione del controricorso (avvenuta in data 8/8/2018, a fronte della notificazione del ricorso in data 30/1/2018);

che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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