LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Di VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30849-2018 proposto da:
P.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ELENA PETRACCA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80014130928, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2435/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
La Corte.
RILEVATO
Che:
P.O. ha depositato ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con cui è stato confermato il rigetto della domanda di protezione internazionale dal medesimo presentata alla competente Commissione Territoriale.
CONSIDERATO
Che:
che, in data 12 giugno 2019, la Cancelleria ha attestato che non risulta depositata dal ricorrente copia del ricorso con la relazione della notifica rinnovata alla Avvocatura Generale dello Stato;
ritenuto che l’art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, va riferito, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso, anche se in tal caso la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso (cfr.ex multis Cass.Sez.1 n. 1930/2017; n. Sez.3n. 19053/06; S.U. n. 13602/04);
che quindi, non essendo stato eseguito il deposito entro il termine, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza provvedere sulle spese in difetto di difese svolte dal Ministero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 10 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020