Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.646 del 15/01/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8911-2019 proposto da:

B.M., RICORSO NON DEPOSITATO AL 26/03/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80014130928, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1505/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

La Corte.

RILEVATO

Che:

il signor B.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in epigrafe indicato, con cui è stato rigettato il suo gravame avverso la sentenza di diniego di riconoscimento della protezione internazionale, emessa dal giudice di primo grado;

che, in difetto di deposito del ricorso notificato entro il termine di 20 giorni dalla notifica, la causa è stata tempestivamente iscritta a ruolo dal Ministero dell’Interno con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

il mancato deposito del ricorso (e dei documenti da depositarsi in unione con esso) nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., comma 1, è attestato da certificato rilasciato dalla Cancelleria in atti, e produce la improcedibilità del ricorso stesso secondo quanto prevede la norma indicata;

ritenuto pertanto che si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro, 2100,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, Il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 Gennaio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472