Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.703 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10464-2019 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell’avvocato UGO GIURATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE *****;

– intimato –

avverso il decreto n. 3544/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato l’08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2019 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

F.M. propone ricorso articolato in unico motivo per la cassazione del decreto reso dalla Corte d’Appello di Perugia l’8 novembre 2018. Questo decreto ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze all’equa riparazione in favore del ricorrente pari ad Euro 7.334,00, per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi davanti al TAR Lazio. La Corte d’Appello di Perugia ha liquidato Euro 485,00 a titolo di compenso professionale.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, intimato, non ha svolto attività difensive.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2233 c.c., comma 2, nonchè del D.M. n. 55 del 2014 e del D.M. n. 37 del 2018. Il ricorrente espone che la liquidazione delle spese processuali operata dalla Corte d’Appello di Perugia sia inferiore ai minimi dettati dal D.M. n. 55 del 2014, Tabella 12 (indicando le singole attività e fasi ed i relativi importi tariffari). Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha già precisato come il procedimento per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo – di cui alla L. n. 89 del 2001 – vada considerato, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato, quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, nel caso in esame, trova applicazione il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tabella 12 allegata, non modificata dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, entrato in vigore il 27 aprile 2018 (cfr. Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass. Sez. 6 – 2, 14/11/2016, n. 23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n. 25352).

Peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014 (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il D.M. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. Sez. 2, 17/01/2018, n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. La liquidazione disposta dalla Corte di Perugia in complessivi Euro 485,00, opera, invece, senza dare alcuna adeguata motivazione, una globale determinazione dei compensi, in misura notevolmente inferiore a quelli minimi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tabella 12 allegata, tenuto conto del valore della causa (da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00), pur applicata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell’affare D.M. n. 55 del 2014 ex art. 4 (Euro 1.198,50: Euro 255,00 per la fase di studio; Euro 255,00 per la fase introduttiva; Euro 283,50 per la fase istruttoria; Euro 405,00 per la fase decisionale) (Cass. Sez. 6 – 3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 – L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6 – 1, 16/09/2015, n. 18167).

Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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