LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20347/2014 proposto da:
D’AMICO SOCIETA’ DI NAVIGAZIONE S.P.A.(già ITALIA DI NAVIGAZIONE HOLDING S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio degli avvocati ROBERTO LECCESE e CRISTINA BAGLIONI, che la rappresentano e difendono unitamente, all’avvocato PAOLO BOER;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
*****, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;
– controricorrenti –
contro
EQUITALIA NORD S.P.A. (già EQUITALIA SESTRI – già SAN PAOLO RISCOSSIONE GENOVA S.P.A.);
– intimata –
avverso la sentenza n. 743/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/02/2014 R.G.N.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per: estinzione;
udito l’Avvocato CARLO DE ANGELIS per delega verbale Avvocato PAOLO BOER;
udito l’Avvocato LELIO MARITATO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Venezia (sentenza del 20.2.2014), decidendo sull’impugnazione proposta dall’Inps nei confronti di D’Amico Società di Navigazione s.p.a. ed Equitalia Nord s.p.a. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che aveva annullato la cartella esattoriale opposta dalla predetta società di navigazione, ha dichiarato l’estinzione del processo, con compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
La Corte territoriale ha spiegato tale decisione chiarendo che la nuova legge di stabilità n. 228/2012 aveva previsto all’art. 1, comma 356, che i processi pendenti alla sua data di entrata in vigore ed aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di Stato di cui al comma 351, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia si estinguevano di diritto e che le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restavano prive di effetti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D’Amico Società di Navigazione s.p.a. con un solo articolato motivo, insistendo per la cassazione dell’impugnata decisione. L’Inps ha resistito con controricorso anche quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a. (società di cartolarizzazione dei crediti Inps), mentre Equitalia Nord s.p.a è rimasta intimata.
Successivamente la società D’Amico ha depositato atto di rinunzia al ricorso notificato all’Inps.
Il P.G. ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che a seguito della instaurazione del presente giudizio la ricorrente ha depositato formale atto di rinunzia al ricorso per il tramite del proprio legale rappresentante.
All’udienza odierna, presenti entrambe le parti, il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Nè occorre l’accettazione delle parti intimate, dal momento che “l’art. 306 c.p.c., secondo il quale la rinuncia agli atti del giudizio dev’essere accettata, non si applica al giudizio di cassazione nel quale la rinuncia, non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, non ha carattere “accettizio” e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione.” (Cass. Sez. 5, n. 9857 del 5.5.2011) Ne consegue che il presente procedimento va dichiarato estinto per avvenuta rinuncia al ricorso.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate, così come richiesto dalla ricorrente, considerata anche la mancata opposizione al riguardo dell’Inps, mentre non va adottata alcuna statuizione nei confronti di Equitalia Nord s.p.a. che è rimasta solo intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020