Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.720 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10925-2017 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO GRECO;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PINELLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 854/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO ROBERTO.

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Palermo con la sentenza n. 854/2016, rigettava l’appello di Riscossione Sicilia S.p.A. ed accoglieva parzialmente quello di G.G.. Annullava, pertanto, le cartelle indicate in dispositivo, mentre confermava nel resto l’impugnata sentenza che aveva accolto in parte il ricorso proposto da G.G. avverso l’estratto di ruolo cartelle esattoriali e l’avviso di iscrizione ipotecaria. A fondamento della pronuncia la Corte sosteneva che due cartelle, ivi indicate, non erano state ritualmente notificate a mente dell’art. 139 c.p.c., comma 2, in quanto la notifica era avvenuta a mani della figlia in luogo diverso dalla residenza del G.; relativamente all’altra cartella la Corte sosteneva che, a fronte del rifiuto di ricevere l’atto, la notifica dovesse considerarsi eseguita il 4 agosto 2006 ai sensi dell’art. 138 c.p.c., comma 2, ma che tuttavia da tale data fosse trascorso un ulteriore quinquennio, con conseguente maturazione del termine di prescrizione. Aggiungeva che diversamente da quanto affermato dal concessionario la comunicazione di iscrizione ipotecaria del 14/7/2007 non potesse spiegare effetti interruttivi mancando la prova che l’atto riportasse l’elenco dei crediti cui si riferiva e/o degli atti presupposti.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Riscossione Sicilia S.p.A. con tre motivi ai quali l’INPS e G.G. hanno resistito con controricorso.

E’ stata notificata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio non partecipata.

RITENUTO

CHE:

1.- col primo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., comma 2, in relazione alla legittimità della notificazione delle due cartelle di pagamento (n. ***** e n. *****) per le quali la Corte territoriale aveva ritenuto rituale la notifica a mani della figlia in luogo diverso dalla residenza del G.; al contrario, secondo il ricorrente, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione rileverebbe esclusivamente il luogo ove essa dimori di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere le stesse superate da una prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento affidata all’apprezzamento del giudice di merito.

1.2. Il motivo deve ritenersi inammissibile per violazione del principio di specificità ed autosufficienza (Cass. nn. 15936/2018; 5001/2018, 29093/2018; 7513/2018, 2271/2017; 17049/2015) in quanto non riproduce nel ricorso e non localizza gli atti (certificato anagrafico e relata di notificazione) su cui lo stesso motivo si fonda.

2.- Col secondo motivo di ricorso viene dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in quanto, relativamente alla cartella n. *****, andava certamente riconosciuta l’idoneità ad interrompere il termine di prescrizione alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria del 14 luglio 2007.

Anche tale motivo risulta inammissibile perchè non autosufficiente, dal momento che non riproduce l’avviso di iscrizione ipotecaria (che non indica e non produce con il ricorso). Lo stesso motivo, inoltre, mira in realtà ad una rivisitazione del giudizio di merito posto che, a dire della ricorrente, l’avviso di iscrizione ipotecaria faceva riferimento anche alla cartella in oggetto, mentre la Corte d’appello esprimendo la propria valutazione su tale fatto ha sostenuto l’opposto ovvero che diversamente da quanto affermato dal concessionario la comunicazione di iscrizione ipotecaria del 14/7/2007 non poteva spiegare effetti interruttivi dato che non vi è prova che l’atto riportasse l’elenco dei crediti cui si riferiva e/o degli atti presupposti.

3. Il terzo motivo relativo alle spese dei gradi di giudizio di merito deve ritenersi assorbito.

4. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti dell’INPS e di G.G., con distrazione in favore dell’Avv. Francesco Pinelli che si è dichiarato anticipatario. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1, dovuto, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascun controricorrente in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Pinelli Francesco anticipatario. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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