LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22045-2018 proposto da:
P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GORIZIA 52, presso lo studio dell’avvocato ELIO AFFENITA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO PALOMBA;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 3651/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositato il 12/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE MARGHERITA MARIA.
RILEVATO
CHE:
P.C. aveva impugnato il decreto del 14.3.2018, con il quale il tribunale di Napoli nord aveva omologato il requisito negativo utile alla prestazione richiesta (pensione di inabilità) a seguito delle risultanze della espletata ctu.
Avverso detta decisione la P. aveva proposto ricorso cui aveva resistito con controricorso l’Inps.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
1) Risulta preliminare rilevare che nel ricorso non è stato indicato il tipo di vizio riscontrato nel provvedimento impugnato con evidente violazione del principio di specificazione dei motivi di impugnazione.
2) Parte ricorrente, peraltro, lamenta l’erroneo accoglimento, da parte del tribunale, della eccezione sollevata dall’Inps in merito al requisito reddituale.
In realtà il provvedimento impugnato accerta l’inesistenza delle condizioni sanitarie utili alla prestazione richiesta, come peraltro enunciato dallo stesso ricorrente (pg.2 ricorso) e dunque le ragioni impugnatorie enunciate risultano estranee all’accertamento richiesto ed effettuato.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente liquidate in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020