Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.722 del 15/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 13681-2019 proposto da:

B.A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UNIONE SOVIETICA 8, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CERCHIARA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GUALDO TADINO, REGIONE UMBRIA, AZIENDA SANITARIA LOCALE N. ***** UMBRIA, AZIENDA SANITARIA LOCALE N. ***** UMBRIA già

ASL ***** UMBRIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza 25049/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO ANTONELLO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. B.A. ha proposto ricorso per la correzione di un errore materiale a suo dire sussistente nella sentenza di questa Corte n. 25049/18, deposita il 10 ottobre 2018, che ha rigettato il ricorso da lui proposto nei confronti della ASL n. ***** Umbria e della ASL n. ***** Umbria (contro ricorrenti) e di altri soggetti (rimasti intimati) per la cassazione della sentenza della corte di appello di Perugia n. 717/15.

Secondo il sig. B. la Cassazione sarebbe incorsa in errore percettivo non rilevando la tardività del controricorso della ASL n. ***** Umbria; errore determinante la ingiusta condanna del medesimo sig. B. a rifondere alla ASL n. ***** Umbria le spese del giudizio di legittimità.

Nei presente procedimento di correzione nessuno delle parti intimate ha svolto difese.

All’esito della proposta depositata da Consigliere relatore ai sensi degli artt. 380 bis e 391 bis c.p.c., con la quale si proponeva il rigetto del ricorso in ragione della rilevata tempestività del controricorso della ASL n. ***** Umbria, il sig. B. ha depositato rinuncia al ricorso per correzione di errore materiale.

Il procedimento va quindi dichiarato estinto per rinuncia al ricorso;

non vi è luogo a regolazione di spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il procedimento di correzione.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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