Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.74 del 07/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17616-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

S.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1134/2017 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO

CHE:

Il tribunale di Crotone, con sentenza n. 1134/2017 resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., per quel che in questa sede rileva, aveva dichiarato il diritto di S.V. all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal febbraio 2016 e sino ad aprile 2016 e condannato l’Inps a pagare i ratei così maturati. Il tribunale aveva provveduto ad espletare l’accertamento medico legale che aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni medico legali utili all’indennità di accompagnamento.

Avverso detta decisione l’Inps aveva proposto ricorso affidato a due motivi anche coltivati don successiva memoria.

Lo S. era rimasto intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver, il tribunale, pronunciato sulla eccezione di improponibilità del ricorso sollevata dall’Inps, in merito alla assenza della domanda amministrativa diretta ad ottenere l’indennità di accompagnamento.

2) Con il secondo motivo l’Inps denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 7, dell’art 2697 c.c., del D.M. 19 novembre 1990, artt. 1 e 2, in relazione alla L. n. 18 del 1980, del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1, del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 3 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.).

L’Istituto rileva che la sentenza impugnata ha erroneamente riconosciuto il beneficio dell’indennità di accompagnamento in mancanza di idonea certificazione allegata alla domanda amministrativa.

Deve premettersi che lo stesso Istituto ricorrente a pag. 4 del ricorso, dà atto della presenza nel caso di specie di domanda amministrativa e certificazione medica, e che le censure riguardano quindi l’adeguatezza di siffatti documenti rispetto alla prestazione domandata (indennità di accompagnamento). L’assistito aveva in origine presentato domanda amministrativa utilizzando i moduli predisposti dall’Inps ed in particolare aveva sottoscritto il modello A nel quale era barrata la casella riferita a ” invalido civile ai sensi della L. 30 marzo 1971 e successive modifiche “, ed alla domanda era allegato il certificato medico redatto sull’apposito modello C, nel quale non era, invece, barrata la casella che individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non essendo stato certificato che la persona richiedente fosse ” impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore “, o “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”.

Secondo l’Istituto tale situazione, caratterizzata dal fatto che il medico non aveva “spuntato” nel certificato, allegato alla domanda, la casella riguardante la condizione di non essere in grado di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita, rendeva improcedibile il ricorso non essendo stata individuata la prestazione richiesta.

Questa Corte, recentemente (Cass. n. 14412/2019) ha affrontato fattispecie analoga alla presente rilevando che “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.”.

Rispetto a tale orientamento, assolutamente coerente con la fattispecie in esame, le argomentazioni attualmente utilizzate dall’Inps non riescono a scalfire la decisione già in precedenza assunta. La sentenza infatti rileva che ” il disposto del D.L. 01 luglio 2009, n. 78, conv. con modif. dalla L. n. 102 del 2009, che ha modificato il sistema precedente di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, emanato in attuazione della L. n. 537 del 1993, disciplinante il procedimento per l’accertamento sanitario dell’invalidità, stabilisce all’art. 20,comma 3, che “a decorrere dal gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali”. La norma, dunque, nel richiedere che sia allegata la certificazione medica con indicazioni delle infermità, nulla aggiunge con riferimento all’indennità di accompagnamento, ma il modello predisposto dall’Inps reca la dicitura persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, oppure ” persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, prevedendo che sia barrata l’ipotesi ritenuta sussistente ma, la spuntatura di una di dette ipotesi, non sembra affatto costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa in base alla norma suddetta”. Il ragionamento seguito da questa Corte evidenzia la discrasia esistente tra disposizione legislativa dispositiva di una generale necessità di attestazione della infermità invalidanti nella domanda amministrativa proposta e la specifica richiesta dell’Inps di “barrare”, nel modulo predisposto, l’indennità di accompagnamento ovvero le condizioni che ne impongano il riconoscimento. La estraneità di siffatta ultima circostanza al dettato normativo deve far quindi escludere che ” l’istituto previdenziale (possa) introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.” (Cass.n. 14412/2019).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2020

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