Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.743 del 16/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 13508-2019 proposto da:

CURATELA del FALLIMENTO ***** SNC, in persona del Curatore pro tempore, e di V.G.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANNA RODELLA;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE ALTO ADIGE SCPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MAIOLINO;

avverso l’ordinanza n. 29243/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio no partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

La Corte:

RILEVATO

che la CURATELA del FALLIMENTO ***** SNC e di V.G.A. ha proposto, con atto notificato il 18 aprile 2019, ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 29243/18 di questa Corte, depositata in data 14 novembre 2018, con la quale, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Banca Popolare dell’Alto Adige soc.c.oop.p.a., si è disposto che “non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio, non avendo le intimate procedure svolto difese”;

che l’intimata Banca Popolare dell’Alto Adige non ha svolto difese avverso l’istanza di correzione.

CONSIDERATO

che nel ricorso in esame viene richiesta la correzione dell’errore materiale in cui sarebbe incorso il decidente nella motivazione sopra riportata, e conseguentemente nel dispositivo, là dove non si è provveduto sulle spese di giudizio degli odierni istanti nonostante essi avessero depositato controricorso per resistere al ricorso della banca;

ritenuto che tale fattispecie deve qualificarsi come errore di fatto sul contenuto degli atti processuali, che deve essere dedotto con ricorso per revocazione della ordinanza -peraltro entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento-, non già con istanza di correzione di errore materiale;

che invero, pur tenendo conto della evoluzione giurisprudenziale registratasi nella interpretazione dell’art. 287 c.p.c., nella specie non si tratta di porre rimedio nè ad un difetto di corrispondenza (che non si evince in alcun modo dal provvedimento) tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione, nè ad una omissione materiale della statuizione obbligatoria sulle spese di giudizio (cfr. Cass. S.U. n. 16037/10; n. 16415/18), in quanto la statuizione risulta chiaramente espressa, ma se ne deduce la erroneità perchè fondata sulla supposizione di un fatto (la assenza di difese delle parti intimate), non costituente un punto controverso, la cui verità risulta incontrastabilmente esclusa (art. 395 c.p.c., n. 4, e art. 391 bis c.p.c.; cfr. ex multis Cass. Sez. 5 n. 442 del 11/01/2018);

ritenuto pertanto che la declaratoria della inammissibilità della istanza di correzione si impone;

che non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di correzione.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020

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