LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5383-2018 proposto da:
G.E., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA LUZI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 5912/2017 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 04/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino straniero di nazionalità nigeriana. A sostegno della decisione ha affermato che il ricorrente è privo di documenti e non giustifica in alcun modo tale mancanza non essendo stata la sua fuga improvvisa o dovuta ad eventi imprevedibili ma legata a vicende di natura esclusivamente privata e di giustizia comune per le quali avrebbe dovuto richiedere la protezione dello Stato del paese d’origine, oltre al fatto che non è plausibile che abbia trovato rifugio per la moglie incinta e non per lui. Alla luce delle informazioni assunte e di cui vengono indicate le fonti il Tribunale ha escluso anche la ricorrenza delle condizioni per la protezione sussidiaria, in relazione a tutte e tre le ipotesi previste.
Viene respinta anche la domanda di protezione umanitaria in difetto di allegazioni sulle condizioni soggettive di vulnerabilità. Viene proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi ed è stato depositato controricorso da parte del Ministero dell’interno.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), oltre che del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, per non essere stati esaminati i fatti narrati dal ricorrente alla luce della grave situazione di violenza armata nella zona meridionale della Nigeria e della situazione della violenza dovuta al petrolio.
Nel secondo motivo la violazione delle medesime norme viene presa in esame per il difetto d’integrazione istruttoria cui sarebbe stato tenuto il Tribunale.
Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver considerato la non necessità della personalizzazione del rischio in tale ipotesi di protezione internazionale.
Nessuno dei motivi supera il vaglio di ammissibilità, sia per l’astrattezza della prospettazione sia perchè non viene indicato dove e come siano state svolte deduzioni ed allegazioni sia sugli elementi d’individualizzazione del rischio sia sulla pericolosità della situazione generale, a fronte dell’ampio riscontro dell’indagine officiosa eseguita, contenuto nella motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla situazione generale, e dell’esauriente giustificazione argomentativa riguardante la insussistenza delle condizioni soggettive ed individuali.
In conclusione il ricorso è inammissibile. In mancanza di difese della parte intimata non deve essere adottata alcuna statuizione in relazione alle spese processuali. L’ammissione al patrocinio a spese dello stato esclude l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020