LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6119-2018 proposto da:
Q.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO FATTORI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 930/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Trieste ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino pakistano Q.A.. A sostegno della decisione ha affermato che la versione dei fatti fornita dal richiedente non appare verosimile e manca di qualsiasi riscontro ad episodi di violenze o persecuzioni. In sede di audizione davanti la Commissione ha prodotto una memoria nella quale ha scritto che avrebbe ucciso una persona, definita figlia di un mafioso. Ha tuttavia contrastato tale traduzione dichiarando di non averla uccisa ma “picchiata di brutto”. Nel giudizio di primo grado ha rifiutato di chiarire la sua posizione. In conclusione la sua narrazione è contraddittoria e non credibile. La situazione generale secondo le fonti EASO del ***** non è grave. Vengono rispettate le libertà fondamentali ed diritti umani.
La protezione umanitaria viene rigettata in relazione alla mancanza di credibilità soggettiva e per il riscontro non negativo della situazione generale.
Vengono prospettati due motivi di ricorso. Nel primo si censura la violazione delle norme sulla valutazione della credibilità e quelle relativamente ai requisiti della protezione internazionale. La censura non supera il vaglio di ammissibilità perchè diretta a confutare la valutazione di merito relativa, alla non attendibilità della vicenda narrata dal ricorrente, fondata, invece, su un esame approfondito ed insindacabile dei fatti oggetto delle sue dichiarazioni. Il secondo motivo prospetta censura analoga in relazione alla protezione umanitaria e deve essere dichiarato inammissibile per le medesime ragioni esposte in relazione al primo. Sull’inapplicabilità del principio di non refoulement si deve rilevare come la Corte d’Appello abbia svolto un’indagine officiosa adeguata, citando le fonti, escludendo gravi violazioni dei diritti umani.
Il ricorso, in conclusione, è inammissibile. Non vi è luogo a statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione all’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso principale, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020