Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.753 del 16/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11005-2018 proposto da:

L.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati WALLY SALVAGNINI, SABRINA ERBA;

– ricorrente –

contro

PROURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D’APPELLO di BOLOGNA;

– intimato –

avverso il decreto n. 72/2018 Cron. della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Bologna, sezione minorenni, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, proposta dal cittadino straniero L.K., il quale, in qualità di genitore del minore A. ed in attesa di un secondo figlio, ed in ragione di non determinare un grave pregiudizio per l’equilibrio psico fisico degli stessi derivante dal suo allontanamento, aveva richiesto al Tribunale per i minorenni, l’autorizzazione al soggiorno sul territorio italiano.

A sostegno della decisione, la Corte territoriale ha rilevato che se effettivamente il giudice di primo grado si era limitato a valutare la pluralità dei precedenti penali a carico del reclamante e le diverse versioni dei propri dati anagrafici senza un esame prognostico sullo sviluppo psico fisico dei minori dovuto alla perdita della figura paterna, tuttavia, anche svolgendo tale necessaria valutazione doveva rilevarsi l’insussistenza di un danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave conseguente all’allontanamento del genitore. Ciò in relazione alla tenera età del minore e a maggior ragione del nascituro che non consentono di apprezzare come evento traumatico il rimpatrio. Non può, inoltre, secondo la Corte d’Appello, ritenersi che l’allontanamento del reclamante possa privare la famiglia di una fonte di sostentamento dal momento che la possibilità di godere di un reddito da lavoro è condizionata, allo stato all’ottenimento del permesso di soggiorno mentre la compagna svolge attività lavorativa da tempo e soggiorna sul territorio italiano dal 2005.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione L.K., accompagnato da memoria.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, per non avere la Corte d’Appello considerato che i gravi motivi indicati nella norma consistono nel non mettere il minore nell’alternativa di sradicarsi dall’ambiente in cui è vissuto o di separarsi da uno dei genitori, nella specie il padre, figura di rilievo come indicato dai servizi sociali. La prognosi non è stata svolta ed i precedenti penali sono risalenti. Vengono richiamate a sostegno della censura numerose pronunce di legittimità.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 3 CEDU e degli artt. 7 e 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea perchè la decisione impugnata 2 stata adottata in violazione dei diritto all’unità familiare ed al best interest of the child.

Nessuna delle censure prospettate supera il vaglio di ammissibilità non risultando colpita la ratio decidendi posta a base della pronuncia impugnata che, pur tenendo conto delle relazioni dei servizi sociali e prendendo atto dell’esistenza di un rapporto positivo tra il minore ed il reclamante, non ha ritenuto che tali elementi fossero sufficienti ad integrare una prognosi specifica di effettivo pregiudizio per lo sviluppo psico fisico del minore. Nessun elemento peculiare in contrasto è stato individuato nell’articolazione della censura, salva l’esigenza di carattere generale di non separare i minori dal padre. In particolare non è stata censurata la ratio relativa alla mancanza di percezione del disagio derivante dalla tenera età e dalla condizione di nascituro del secondo figlio. Tale carenza non risulta colmata dalla memoria nella quale viene prevalentemente discussa la valutazione dei precedenti penali che, tuttavia, risulta subordinata all’accertamento relativo alle condizioni positive (grave disagio psico-fisico del minore) di riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso temporaneo D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, accertamento che nel caso di specie, ha condotto ad una conclusione negativa sulla base della sopra indicata ratio, rimasta non censurata.

In conclusione, il ricorso è inammissibile. In mancanza di difese della parte intimata non vi è statuizione sulle spese processuali.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione all’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso principale, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020

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