LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35539-2018 proposto da:
N.J., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. CARMELO PICCIOTTO che lo rappres. e difende, con procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il 18/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere relatore, doti. ROSARIO CAIAZZO.
RILEVATO
CHE:
N.J., cittadino del Camerun, impugnò il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale ed umanitaria, innanzi al Tribunale di Messina che, con decreto emesso il 18.10.2018, lo accolse limitatamente al permesso umanitario, rigettandolo in ordine alla protezione sussidiaria, in quanto: il racconto reso dal ricorrente innanzi alla Commissione non era attendibile; dalle fonti esaminate non si desumeva la sussistenza in Camerun di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; il ricorrente non aveva allegato situazioni individuali di vulnerabilità, nè era emersa una stabile integrazione lavorativa in Italia.
Ricorre in cassazione l’istante N., formulando due motivi. Non si costituito il Ministero dell’Interno.
RITENUTO
CHE:
Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 35bis, comma 9, per non aver il Tribunale esaminato la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione socio-politica del Camerun, considerati anche i report citati nel ricorso.
Con il secondo motivo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6 e art. 32, per aver il Tribunale omesso l’esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, riguardo alle varie fonti informative indicate nel ricorso introduttivo del giudizio.
I due motivi – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi- sono fondati in quanto il Tribunale ha deciso circa l’insussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), utilizzando solo alcuni report internazionali meno recenti, e non anche il sito ministeriale più aggiornato, peraltro indicato nelle note difensive presentate innanzi allo stesso giudice e riprodotte nel ricorso introduttivo del giudizio da cui emergevano ulteriori dati informativi non valutati dal Tribunale.
Al riguardo, occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte a tenore del quale, nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, la verifica delle condizioni socio politiche del paese di origine non può fondarsi su informazioni risalenti ma deve essere svolta, anche mediante integrazione istruttoria ufficiosa, all’attualità (Cass., n. 28990/18).
Pertanto, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Messina, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020