Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.768 del 16/01/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34696-2018 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TANIA REGGIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 993/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

RITENUTO

che:

La Corte di appello dell’Aquila, con la sentenza epigrafata, ha ritenuto inammissibile l’appello proposto da F.S., nato in Ghana, in controversia concernente la domanda di protezione internazionale, perchè introdotto con ricorso depositato telematicamente il 17/10/2017, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di rigetto, ma notificato all’appellato senza il rispetto del termine di trenta giorni, sulla preliminare considerazione che il gravame, pur a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 27, al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, doveva essere introdotto con atto di citazione.

Il richiedente propone ricorso con due mezzi. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380 – bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo, con cui viene denunciata la violazione dell’art. 702 quater c.p.c. per avere affermato la Corte di appello che il gravame andava introdotto con atto di citazione, è fondato e va accolto alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo il quale ” Nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma.” (Cass. Sez. U. n. 28575 del 08/11/2018; conf. Cass. n. 29506 del 16/11/2018).

In proposito va sottolineato che la statuizione impugnata risulta erronea laddove ha ritenuto la tardività dell’incombente con riferimento alla data di notifica del ricorso alla controparte (secondo i principi propri dell’atto di citazione) e non ha considerato, piuttosto, la data del deposito del ricorso presso l’Ufficio giudiziario: infatti, come chiarito dalle Sezioni Unite nella cit. decisione, “Quando l’ordinamento prescrive per l’esercizio del diritto di impugnazione rispettivamente la forma del ricorso da depositare presso l’ufficio che deve ricevere l’impugnazione ovvero la forma della citazione o della notificazione di un atto alla parte destinataria dell’impugnazione, lo scopo dell’attività di esercizio del diritto di impugnazione connaturato alle due diverse forme è nel primo caso che nel termine di impugnazione si realizzi la “presa di contatto” con il giudice investito dell’impugnazione e nel secondo che entro quel termine si realizzi la “presa di contatto “con la parte destinataria dell’impugnazione. ” (p. 2.5.).

2. Resta assorbito il secondo motivo con il quale si invoca l’applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3 e dell’art. 159 c.p.c., comma 3, in tema di sanatoria dell’atto nullo.

3. In conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello dell’Aquila in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello dell’Aquila in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472