LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27581/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
– ricorrente –
contro
DALVER s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 63/40/2012, pronunciata il 12 aprile 2012 e depositata il 12 aprile 2012;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 dicembre 2019 dal Consigliere Fabio Antezza.
FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello proposto dalla stessa avverso la sentenza n. 152/13/2010 dalla CTP di Varese che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione proposta dalla contribuente avverso avviso di accertamento IVA, IRAP e IRES relativo all’esercizio 2004 (n. *****).
2. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, rigettò l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dovendosi considerare anche il termine di sospensione (del termine per impugnare) di novanta giorni in ragione di istanza di accertamento con adesione (di cui al D.Lgs. 18 giugno 1997, n. 218), proposta (via email) dalla contribuente (come risultante da documenti agli atti, per quanto esplicitato dalla stessa CTR).
Nel merito, la Commissione regionale ritenne infondata la censura dell’Amministrazione deducente la nullità dell’avviso di accertamento motivato per relationem al PVC (notificato alla contribuente); “le discordanze esistenti tra il PVC e i rilievi contestati con l’avviso di accertamento motivato per relationem”, sempre per il Giudice d’appello, avrebbero reso l’atto impositivo “nullo per carenza di motivazione”.
3. Contro la sentenza d’appello l’A.E. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre la contribuente, ancorchè correttamente notificata, non si è costituita.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il solo motivo n. 2 del ricorso merita accoglimento.
2. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deducono violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, e del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, per aver la CTR escluso l’inammissibilità (per tardività) del ricorso introduttivo del primo grado in ragione della sospensione del termine per impugnare l’avviso di accertamento fondante in una richiesta di accertamento con adesione invece, a dire della ricorrente, insussistente. A tal fine l’Amministrazione riporta nel ricorso una nota della contribuente, ad essa rivolta, avente ad oggetto mera richiesta di autoannullamento e non contenente istanza di accertamento con adesione.
2.1. Il motivo in esame è inammissibde.
La censura, difatti, mostra di non cogliere la reale ratio decidendi della statuizione (sul punto in esame), così finendo per non sindacarla neanche in termini di violazione o falsa applicazione di legge ovvero sotto il profilo motivazionale. La CTR fonda il rigetto dell’eccezione d’inammissibilità nella (ritenuta) sussistenza di istanza di accertamento con adesione non integrata dalla nota alla quale fa riferimento la ricorrente (e da essa riportata in ricorso) bensì partecipata all’Amministrazione con altro atto (inviato via email) oltretutto presente agli atti processuali, per quanto esplicitato dalla CTR in termini non contraddetti dall’A.E. (per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01).
3. Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, (nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, antecedente alla sostituzione operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b)), si deduce l’insufficienza motivazionale su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, inerente la ritenuta illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione.
3.1. La doglianza è fondata.
Come già sintetizzato in sede di ricostruzione dei fatti di causa, la Commissione regionale ha ritenuto infondata la censura mossa dell’Amministrazione alla sentenza di primo grado ed inerente la nullità dell’avviso di accertamento motivato per relationem al PVC (notificato alla contribuente) ritenendo (letteralmente) che “le discordanze esistenti tra il PVC e i rilievi contestati con l’avviso di accertamento motivato per relationem rendono quest’ultimo nullo per carenza di motivazione”.
Le argomentazioni logico-giuridiche di cui innanzi fondano su un apparato motivazionale, quantomeno, insufficiente; da un lato, esse poggiano sull’assunto della legittimità di un atto impositivo motivato per relationem al PVC e, dall’altro, propendono nel senso della nullità dell’avviso di accertamento per “carenza di motivazione”, ancorchè motivato per relazionem nei detti termini ed in ragione di assunte e non meglio specificate sue discordanze rispetto al PVC (così finendo anche per confondere l’aspetto motivazionale dell’atto impositivo dalla prova della pretesa dell’A.E.).
4. In conclusione, in accoglimento del solo motivo n. 2, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il motivo n. 2 del ricorso, rigettando il motivo n. 1, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2020