Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.781 del 16/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21418-2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUBO 23, presso lo studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A. E R.G. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B.MARTINI 2, presso lo studio dell’avvocato ROCCO DE BONIS CRISTALLI, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE DE BONIS CRISTALLI;

– controricorrente –

e contro

P.B.V., titolare dell’omonima ditta, A.G.

SNC, S.T., M.V., R., D. E R. SAS in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 248/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 09/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza della Corte d’appello di Potenza, pubblicata il 9 luglio 2014, che ha rigettato l’appello principale proposto da C.M. avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 10283 del 2005, ed ha accolto l’incidentale proposto da A. e R.G. s.r.l.

1.1. Il giudizio era stato introdotto nel 1989 dall’ing. C., il quale aveva agito nei confronti dell’ATI costituita dalle imprese P.B.V., s.n.c. A.G., S.T. s.a.s., M.V., R., D. R., s.r.l., A. e R.G., nonchè nei confronti di ciascuna delle suddette imprese in proprio, per ottenere il compenso dell’attività svolta in esecuzione del contratto 21 giugno 1985.

A sostegno della domanda il professionista riferiva quanto segue: l’ATI lo aveva incaricato di redigere il progetto e quant’altro necessario per poter concorrere all’affidamento dei lavori del 1 lotto della nuova sede dell’Università della Basilicata; all’art. 2 del contratto era previsto un compenso forfetario – pari a lire 110.000.000 – in caso di mancata aggiudicazione dei lavori, e un compenso a tariffa in caso di aggiudicazione; il disciplinare per l’affidamento dei lavori di costruzione del 1 lotto, emesso in data successiva alla sottoscrizione del contratto, aveva previsto la presentazione da parte dei concorrenti anche del progetto dei lavori per il 2 lotto e l’ATI aveva richiesto al C. anche tale progetto; i lavori erano stati aggiudicati ad altro concorrente e l’ATI aveva proposto ricorso al TAR della Basilicata, che aveva concesso la sospensiva; avverso tale provvedimento il controinteressato aveva proposto ricorso al Consiglio di Stato e l’ATI, dopo essersi costituita, aveva rinunciato al ricorso originario.

In assunto dell’attore, tale rinuncia aveva reso impossibile l’avveramento della condizione alla quale era subordinato il pagamento del compenso in base alla tariffa professionale, e pertanto la condizione doveva considerarsi avverata ai sensi dell’art. 1359 c.c.

1.2. Il Tribunale, nella resistenza dei convenuti, aveva rigettato la domanda e dichiarato compensate le spese di lite.

2. La Corte d’appello ha confermato la decisione rilevando che l’incarico e, quindi, il compenso pattuito ricomprendessero tutte le prestazioni strumentali all’aggiudicazione dei lavori, ed ha condannato il C. alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore della srl A. e R.G..

3. Ricorre per la cassazione della sentenza C.M. sulla base di due motivi, ai quali resiste, con controricorso, la srl A. e R.G.. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss. e dei principi in materia di interpretazione dei contratti, il ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe erroneamente valutato il contenuto delle clausole contrattuali, in particolare dell’art. 1 del contratto 21 giugno 1985, il cui tenore non consentiva di ricomprendere l’attività di progettazione dei lavori del 2 lotto.

Evidenzia il ricorrente che nel contratto non vi era alcun riferimento al progetto per i lavori del 2 lotto, e del resto tale progetto era stato previsto soltanto con il disciplinare successivo alla conclusione del contratto – con il quale la stazione appaltante aveva richiesto la presentazione anche di i documentazione concernente il 2 lotto. Doveva pertanto escludersi che il ricorrente, al momento della stipula del contratto, si fosse obbligato a svolgere ulteriore attività dietro compenso forfetario.

2. Con il secondo motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1358 e 1359 c.c., il ricorrente contesta la qualificazione della previsione contrattuale che subordinava all’aggiudicazione dei lavori il pagamento del compenso professionale sulla base della tariffa professionale.

3. I motivi sono entrambi destituiti di fondamento.

3.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (tra le altre, Cass. 03/09/2010, n. 19044; Cass. 12/07/2007, n. 15604; Cass. 22/02/2007, n. 4178).

3.2. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha considerato il dato testuale, evidenziando che nel contratto 21 giugno 1985 il ricorrente si era obbligato a redigere “tutto quanto specificato nell’avviso di prequalificazione (…), nulla escluso, e quanto altro dovesse eventualmente in seguito essere richiesto dall’Ente appaltante affinchè il raggruppamento di imprese possa concorrere all’affidamento dei lavori”, ed ha ritenuto che la progettazione aggiuntiva – richiesta dall’Ente appaltante con il disciplinare in data 20 gennaio 1986 – rientrasse a pieno titolo nel novero delle attività che il professionista si era impegnato a svolgere, in quanto strumentalmente collegata all’aggiudicazione.

Si tratta di interpretazione non implausibile, al quale la Corte di merito è giunta nel rispetto delle regole di ermeneutica contenute negli artt. 1362 c.c. e ss..

4. Immune da censure risulta anche la valutazione riguardante la previsione che regolava il compenso spettante al professionista, non essendo.revocabile in dubbio, sul piano dell’analisi economica del diritto, l’interesse dell’ATI all’aggiudicazione dei lavori, con conseguente irrilevanza di ogni questione riguardante la scelta della stessa ATI di non coltivare l’azione promossa dinanzi al giudice amministrativo.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020

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