LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TEDESCO Giuseppe – Presidente –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 29117/2015 R.G. proposto da:
S.F., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Linetti e Daniele Manca Bitti per procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma alla via Luigi Luciani n. 1;
– ricorrente –
contro
P.L., Pa.Al., Pa.Si., Pa.Ro., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Carlo Capretti e Raffaele Bonfiglio per procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma al c.so V. Emanuele II n. 229;
– controricorrenti –
e contro
Pa.Lu.;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, n. 1444, depositata il 4 dicembre 2014;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nell’udienza pubblica del 17 settembre 2019;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi di ricorso e l’accoglimento dei restanti;
uditi l’Avv. Daniele Manca Bitti per il ricorrente e l’Avv. Raffaele Bonfiglio per i controricorrenti.
FATTI DI CAUSA
In data 25 luglio 2003, S.F., architetto, depositava presso il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, ricorso monitorio col quale, premesso di aver svolto attività professionale su incarico di B.P. e del figlio Pa.Vi., chiedeva il pagamento del relativo compenso da parte di P.L., Pa.Al., Pa.Si., Pa.Ro. e Pa.Lu., qualificandoli “eredi di Pa.Vi.”.
Nell’ambito del susseguente giudizio di opposizione, con memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, l’arch. S. precisava doversi la domanda intendere proposta nei confronti dei suddetti anche nella qualità di eredi di B.P. (esclusa la di lei nuora P.L.).
Dichiarata tale precisazione inammissibile per novità della domanda, il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, facendo decorrere l’eccepita prescrizione presuntiva del credito professionale dalla data della morte di Pa.Vi..
Soccombente anche in appello, S.F. ricorre per cassazione sulla base di sei motivi.
Resistono con controricorso P.L., insieme ad A., S. e Pa.Ro., mentre Pa.Lu. resta intimato.
Ricorrente e controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 1722 c.c., per aver il giudice d’appello fatto decorrere il termine di prescrizione presuntiva del credito professionale dalla data della morte del cliente.
1.1. Da esaminare con priorità logica, il secondo motivo è infondato.
Lo stesso odierno ricorso afferma: “quando Pa.Vi. venne a mancare, la prestazione professionale oggetto di parcella liquidata dall’Ordine degli architetti di Brescia, sulla quale si basa la pretesa monitoria dell’arch. S.F., era sostanzialmente completata, poichè tutte le tavole di progetto erano già state redatte e depositate in Comune per ottenere la necessaria autorizzazione all’edificazione” (pag. 11-12).
Trova piana applicazione, quindi, il disposto dell’art. 2957 c.c., comma 1, a tenore del quale il termine della prescrizione presuntiva decorre “dal compimento della prestazione”: se la prestazione dell’arch. S.F. era stata completata già prima della morte di Pa.Vi., avvenuta nell'*****, quando il professionista ha esercitato l’iniziativa monitoria, cioè nel luglio 2003, la prescrizione triennale ex art. 2956 c.c., n. 2, era ormai maturata.
Pur arrivando alla stessa conclusione, il giudice d’appello ha fatto decorrere il triennio dalla morte di Pa.Vi., intesa quale evento estintivo del contratto d’opera, a norma dell’art. 1722 c.c., n. 4.
La motivazione va corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.
Invero, che la prescrizione presuntiva del diritto al compenso possa decorrere dalla morte del cliente è stato da questa Corte affermato unicamente per le prestazioni dell’avvocato, nell’interpretazione della norma speciale dettata al riguardo dall’art. 2957 c.c., comma 2, e segnatamente nella definizione del concetto di “affare terminato”, cui tale norma si riferisce (Cass. 11 maggio 2012, n. 7281; ripresa, per la prescrizione estintiva, da Cass. 23 settembre 2015, n. 18808).
Nella specie, viceversa, trattandosi di un’attività professionale non forense, si applica il disposto generale dell’art. 2957 c.c., comma 1, anche se la riconosciuta anteriorità del compimento della prestazione rispetto alla morte del cliente non muta l’esito dello scrutinio.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 5, testo pro tempore vigente, per aver il giudice d’appello ritenuto nuova la domanda precisata con riferimento alla qualità di eredi di B.P..
2.1. Il primo motivo è inammissibile.
Attesa la prescrizione del credito professionale nei confronti degli eredi di uno dei due conferenti l’incarico, cioè nei confronti dei figli di Pa.Vi., non ha il professionista alcun giuridico interesse all’estensione della domanda di pagamento dello stesso credito nei confronti dei medesimi soggetti nella loro qualità di eredi dell’altro conferente l’incarico, cioè nei confronti dei nipoti di B.P., di lei eredi in rappresentazione del premorto figlio V..
3. Il terzo motivo di ricorso denuncia omesso esame di fatto decisivo, per aver il giudice d’appello ignorato che gli eredi di Pa.Vi. avevano continuato in proprio il rapporto professionale instaurato dal de cuius.
3.1. Il terzo motivo è infondato.
La domanda monitoria è stata indirizzata contro gli eredi di Pa.Vi., e l’estensione nel corso del giudizio di opposizione ha riguardato quei medesimi soggetti (esclusa P.L.) nella loro qualità di eredi di B.P., sicchè la legittimazione passiva di costoro a titolo proprio, anzichè ereditario, eccede il perimetro della controversia.
Ovviamente, non possono qualificarsi come “decisivi” fatti estranei alla lite, giacchè la “decisività” del fatto, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, testo oggi vigente, applicabile ratione temporis, consiste appunto nell’idoneità del fatto non esaminato a determinare, qualora viceversa esaminato, un differente esito della medesima lite (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 4 ottobre 2017, n. 23238; Cass. 25 giugno 2018, n. 16703; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415).
4. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2959 c.c., il quinto e il sesto omesso esame e apparenza motivazionale, tutti per aver il giudice d’appello accolto l’eccezione di prescrizione presuntiva malgrado gli opponenti avessero contestato l’esistenza del debito e quindi implicitamente ammesso di non averlo pagato.
4.1. Da esaminare unitariamente per connessione logica, i motivi quarto, quinto e sesto sono infondati.
Apparente è la motivazione che, pur graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione (Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977).
Nella specie, il giudice d’appello ha espresso una ben percettibile ratio decidendi, basata sulla valutazione in fatto delle asserzioni degli eredi opponenti, asserzioni tramite le quali costoro si sono limitati, per la ricostruzione operata in sentenza, ad esigere la prova del credito professionale vantato dall’opposto nei confronti del de cuius (pag. 7-8).
Qui insindacabile nel suo profilo di merito, tale ratio decidendi è conforme al principio di legittimità secondo il quale la resistenza dell’erede alla pretesa creditoria non integra necessariamente l’ammissione di non pagamento incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva a norma dell’art. 2959 c.c., potendo l’erede non aver esatta conoscenza dei termini e delle vicende dell’obbligazione del de cuius (Cass. 16 dicembre 1981, n. 6674; Cass. 23 marzo 2010, n. 6940).
5. Il ricorso deve essere respinto, con aggravio delle spese processuali e raddoppio del contributo unificato.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.
Dichiara che il ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020