LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21300/2016 proposto da:
P.L., POLESINE ACQUE SPA, rappresentati e difesi dagli avvocati CINZIA SILVESTRI, ANTONIO CORRAINI;
– ricorrenti –
contro
PROVINCIA DI ROVIGO, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ECUADOR 6, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MASSAFRA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELIANA VARVARA, LICIA PAPARELLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 259/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTO E DIRITTO
P.L. e la Polesine Acqua S.p.a. hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 259/2016 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 9 febbraio 2016. Resiste con controricorso la Provincia di Rovigo.
La Corte d’appello di Venezia respinse il gravame avanzato da P.L. e la Polesine Acqua S.p.a. contro la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Rovigo in data 15 novembre 2012, la quale aveva rigettato l’opposizione a due ordinanze ingiunzione emesse dalla Provincia di Rovigo per violazione del parametro Escherichia Coli, accertato in distinti campionamenti, con riguardo alle acque dell’impianto di *****.
I tre motivi di ricorso deducono: 1) la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 e del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 54, quanto all’individuazione del responsabile dell’illecito amministrativo ed alla posizione di garanzia; 2) la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (ultrapetizione); 3) l’omesso esame di fatto decisivo.
I ricorrenti hanno tuttavia presentato in data 11 settembre 2019 la dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., risultando dall’atto di rinuncia il visto degli avvocati della controricorrente Provincia di Rovigo, non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione.
In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, medesimo art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass. Sez. 6-3, 30/09/2015, n. 19560).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020